L’ amministrazione condominiale è indispensabile per i condomini a causa dei servizi di gestione condominiale insostituibili che fornisce:
La rappresentanza legale, la gestione della cassa, la cura e la manutenzione dei beni comuni.
Proprio perchè i condomini hanno un bisogno assoluto di organizzarsi, non ne possono cioè fare a meno; proprio per questo, l’ amministratore di condominio, se agisce in mancanza di un sistema di procedure condominiali controllato, può imporre prezzi altissimi per i servizi di gestione erogati, per quanto questi possano essere scadenti.
amministrazione condominiale, il diritto dei condomini
Ossia, l’ amministratore di condominio in carica può permettersi di esigere e incassare altissime quote condominiali, mentre dall’ altro lato può permettersi di dare in cambio il minimo indispensabile in fatto di servizi di gestione condominiale, trattenendo e usando per sè la differenza tra le risorse incamerate e quelle erogate.
Così massimizza i profitti! E’ la legge della domanda e dell’ offerta in un regime monopolista!
Siccome gli amministratori di condominio sono imposti dalla legge, finora essi hanno agito con la piena libertà di poter imporre anche la propria organizzazione condominiale e il proprio sistema di procedure; proprio per questo motivo gli amministratori di condominio, spesso, sono inefficienti; sempre, sono potenzialmente in conflitto di interessi; occasionalmente, fuggono con i soldi della cassa comune.
Pertanto, proponiamo di controllare l’ amministrazione condominiale con le procedure condominiali proposte dalla Community AziendaCondominio.
Chi è l’amministratore di condominio?
La figura legale denominata “amministratore di condominio” è un’invenzione giuridica.
“Amministratore” è chi amministra!
Il legislatore ha creato questo termine per identificare un responsabile, a cui attribuirgli una serie di funzioni di governo e di servizio, che sono comuni per tutte le aziende:
La rappresentanza legale (vedi artt. 1130 punto 4, e 1131 del codice civile);
La gestione amministrativa e finanziaria (vedi artt. 1130 punto 3, e 1130 ultimo comma del codice civile);
La gestione tecnica e organizzativa (vedi art. 1130 punti 1 e 2 del codice civile);
La gestione fiscale (vedi art. 1130 punto 5 del codice civile).