Si intende “conflitto di interessi dell’ amministratore di condominio” l’ insieme delle situazioni economiche che possono verificarsi quando l’ amministratore, nell’ esercizio delle sue funzioni, si ritrovi nella convenienza (anche solo potenziale), di agire per promuovere i propri interessi.
Spesso gli interessi dell’ amministratore sono in concorrenza e/o a discapito di ciò che appare conveniente per le società condominiali amministrate.
Queste situazioni di conflitto sono tantissime e comunissime.
Gli amministratori sono potenzialmente sempre in conflitto di interessi, e finora hanno agito in piena libertà e in mancanza assoluta di controllo interno della gestione da parte dei condòmini e/o di professionisti indipendenti.
Si può affermare che oggi gli amministratori hanno soltanto la propria reputazione morale ed etica come difesa da opporre a sospetti di truffe, malversazioni, o collusioni con i fornitori.
Ciò in quanto la situazione di mercato attuale mette nelle mani degli amministratori un potere aziendale praticamente illimitato.
Il potere di amministrare si può utilizzare sia per gli interessi dei condòmini, sia per il proprio tornaconto personale.
Cosa si fa quando si rileva un conflitto di interessi dell’ amministratore di condominio
Il punto della questione si evidenzia quando il condomino ritenga che a “suo” giudizio (che può essere più o meno corretto) nell’ ambito dell’ approvazione di una delibera, ritenga che l’ amministratore o un condòmino si ritrovi in conflitto di interessi.
In questo caso, il condòmino in questione deve:
1) Prendere la parola e far mettere a verbale che a suo giudizio si manifesta una situazione di conflitto di interessi dell’ amministratore di condominio nei confronti del soggetto (….e si scrive il nome) per le seguenti ragioni (….e scriva le ragioni).
2) Dopo di che il condòmino (se ha la forza politica per farlo), deve far mettere a votazione la sua dichiarazione scritta a verbale, e sperare di avere la maggioranza.
In questo caso “Forse” le cose gli andranno bene e il soggetto in conflitto di interesse non parteciperà alla votazione in cui il conflitto si evidenzi.
3) In caso il condòmino non riesca nell’ obiettivo di rilevare in assemblea la situazione di conflitto di interessi dell’ amministratore, allora egli deve votare contro la delibera in questione e poi impugnarla entro 30 giorni per vie legali.
Per ciò che riguarda il merito della questione, non è facile esprimere un giudizio senza un approfondimento dei fatti e dei documenti, che poi resterebbe soltanto una mia opinione personale, in quanto soltanto il giudice può esprimere un parere vincolante su ciò che si ritiene essere conflitto di interesse.
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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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