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Conferma tacita amministratore di condominio

Conferma tacita amministratore di condominio

Per ciò che riguarda la conferma tacita dell’ amministratore di condominio, la norma di riferimento è disposta dall’ art. 1129 C.C., il quale all’ 8 comma

In assenza di irregolarità (previste dall’art. 1129 c.c.) e dell’eventuale delibera di revoca, la nomina dell’amministratore in carica da un anno è prorogabile tacitamente per un altro anno. Lo ha affermato il Tribunale di Milano col decreto 2486/15.

Il caso – Conferma tacita amministratore di condominio

Il ricorrente chiedeva la revoca dell’Amministratore di condominio, contestando inadempimenti e violazioni da parte dello stesso. Il Collegio ha ritenuto insussistenti le irregolarità (previste dall’art. 1129 c.c.) per la revoca dell’amministratore. In particolare, ha precisato che, in contraddittorio, l’amministratore ha documentato di essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell’incarico ed ogni informazione relativa al resistente è contenuta nelle carte intestate, correlate di esatta denominazione della società di persone cui è affidato l’incarico.

Il Tribunale ha rilevato che le assemblee di nomina hanno approvato il compenso spettante all’amministratore e che l’omesso inserimento della sua nomina all’ordine del giorno dell’ultima assemblea è conforme alla nuova disciplina in materia di condominio, per la quale la durata in carica dell’amministratore è tacitamente prorogabile ad altro anno salvo delibera di revoca.

I documenti condominiali sono accessibili e possono essere liberamente consultati, in quanto è noto il luogo ove i registri si trovano; il Collegio ha, inoltre, sottolineato che la mancata apertura di un conto corrente condominiale è stata smentita documentalmente dal resistente e la regolarizzazione della posizione è stata confermata dall’assemblea. Il Tribunale ha infine chiarito che la mancata convocazione dell’assemblea per deliberare sulla partecipazione alla mediazione, introdotta dal ricorrente, non è una omissione rilevante: il Condominio non è parte del contenzioso e non sussiste, nel procedimento di specie, alcuna previsione di mediazione obbligatoria. L’assemblea ha riconfermato la nomina dell’amministratore, con il rispetto dei quorum di legge. Per le ragioni sopra esposte il Tribunale ha emesso decreto di rigetto dell’istanza.

Il provvedimento. Il Giudice collegiale adito ha respinto il ricorso del condòmino affermando che: “a norma di quanto disposto dall’art 1129 comma 10° c.c., l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata; pertanto, non v’era necessità alcuna di convocare l’assemblea per decidere se rinnovare o meno l’incarico all’amministratore, salva sempre la facoltà per la medesima di deliberarne la revoca.

Per altro, l’assemblea del 24.10.15, discutendo sull’istanza della sig.ra V. per la sua revoca, espressamente affermò di riservarsi di esaminare la questione allo scadere del biennio esprimendo ringraziamento nei suoi confronti per il lavoro di ricostruzione contabile delle amministrazioni precedenti ed apprezzamento in toto per il lavoro svolto“.

Conclusione. Alla stregua di quanto sopra, pare che si stia sempre più cristallizzandosi l’orientamento giurisprudenziale sul rinnovo automatico dell’incarico amministrativo al termine del primo anno del mandato, onde garantire al medesimo maggiore stabilità nella investitura e sicurezza nello svolgimento delle proprie mansioni.

Resta fermo, tuttavia, il principio normativo per cui la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio (cfr, articolo 1129 comma undici, codice civile).

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Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

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