La legge di riforma della disciplina del condominio [1] ha imposto a tutti gli amministratori condominiali di curare la tenuta del cosiddetto registro di anagrafe condominiale. Si tratta di un documento obbligatorio in cui devono essere registrate:
- le generalità di tutti i proprietari e di tutti i titolari di diritti reali (come l’usufrutto o il diritto di uso o abitazione) e di diritti personali di godimento (quindi degli affittuari ed anche dei comodatari), comprensive del codice fiscale, della residenza o domicilio dei titolari suddetti;
- i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
I condomini, con riferimento alla regolare tenuta di tale registro, sono obbligati a comunicare all’amministratore, in forma scritta, ogni variazione dei dati sopra indicati entro il termine di sessanta giorni da quando la variazione si sia verificata.
Nel caso in cui il condomino o, comunque, il titolare di diritti sulle proprietà condominiali, non effettui la comunicazione delle variazioni dei dati da inserire nell’anagrafe o effettui una comunicazione incompleta, l’amministratore è tenuto a richiedere all’interessato (con raccomandata) di comunicare la variazione o di comunicarla in modo completo.
Se infine l’interessato, nei successivi trenta giorni, non dovesse dare risposta alla richiesta dell’amministratore, questi deve acquisire le informazioni necessarie (effettuando accessi alle anagrafi o anche ai dati catastali con relative visure) addebitandone il costo a colui che abbia omesso di fornire la risposta.
Per quello che attiene all’acquisizione dei dati in caso di inerzia delle relative comunicazioni, è opportuno che l’amministratore, soprattutto per ciò che concerne l’accesso ai dati catastali, si faccia supportare da una figura professionale, il visurista, che possiede le competenze utili non solo ad accedere in modo rapido a tali dati, ma anche a saperli interpretare, tenuto conto che i documenti catastali e le visure fornite ai richiedenti contengono dati che richiedono specifiche capacità di lettura e traduzione (anche allo scopo di curare al meglio la tenuta dell’anagrafe condominiale inserendovi dati esatti, aggiornati e facilmente comprensibili).
Anche le spese relative al compenso del visurista potranno essere addebitate al condomino che non abbia comunicato le variazioni dei dati da inserire in anagrafe condominiale o che le abbia comunicate incomplete.
Infine, vi è da evidenziare che la legge [2] impone all’amministratore, sia quando accetta l’incarico che ad ogni successivo eventuale rinnovo dell’incarico, di comunicare il locale dove è conservato, tra gli altri, anche l’anagrafe condominiale e i giorni e le ore in cui ogni condomino, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione ed anche estrarne copia, sottoscritta dall’amministratore, previo rimborso della spesa.
Trattandosi di un diritto riconosciuto dalla legge, l’amministratore non può negare al condomino di prendere visione o di estrarre copie dell’anagrafe condominiale: se vi fosse, quindi, un rifiuto da parte dell’amministratore, questa condotta potrebbe anche essere valutata, soprattutto se assolutamente immotivata e reiterata nel tempo, ai fini della revoca dell’amministratore dal suo incarico (revoca che, come è noto, la legge [3]stabilisce che possa essere sempre disposta dall’assemblea oppure, nel caso di gravi irregolarità, dall’autorità giudiziaria su ricorso anche di un singolo condomino).
[1] Art. 1130, comma 1, n. 6) del cod. civ.
[2] Art. 1129, comma 2, del cod. civ.
[3] Art. 1129, comma 11, del cod. civ.
www.laleggepertutti.it/121076_il-condomino-puo-accedere-ai-dati-contenuti-nellanagrafe-condominiale