Condomino moroso: i poteri dell’amministratore
Può l’amministratore di condominio sospendere i servizi al condomino moroso senza previa autorizzazione del Giudice se la morosità perdura da oltre un semestre e i servizi sono utilizzabili in modo separato? Oppure può solo procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme?
La legge di riforma del condominio [1] ha modificato la disciplina [2] riguardante la riscossione dei contributi condominiali. In forza di ciò, a decorrere dal 18/06/2013, nel caso in cui un condominio sia in mora nel pagamento dei contributi per almeno un semestre, l’amministratore ha la facoltà di sospendergli la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
A differenza di quanto accadeva in precedenza, ora non è più necessario che l’autorizzazione a tale sospensione sia contenuta nel regolamento condominiale.
Di solito però, nei condomini, i servizi in questione sono il riscaldamento centralizzato, l’acqua e l’ascensore. Escludendo quest’ultimo (a meno che ciascuno dei condomini abbia una chiave per utilizzarlo), per procedere alla loro sospensione bisognerebbe che gli impianti siano costruiti e tarati in modo da permettere il distacco forzoso; circostanza questa piuttosto rara.
Ad ogni modo, il principale ostacolo alla sospensione dei servizi in questione non sono di certo le difficoltà tecniche. Infatti, tale previsione normativa è rimasta quasi del tutto disapplicata in quanto la giurisprudenza di merito ha ritenuto la sospensione dell’erogazione del riscaldamento o dell’acqua in contrasto con la Costituzione [3] che garantisce il diritto alla salute.
Quindi, in caso di mora nel pagamento dei contributi condominiali come risultanti dallo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, all’amministratore non rimane che procedere, senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea stessa, con un ricorso per decreto ingiuntivo comunque immediatamente esecutivo nonostante l’eventuale opposizione proposta dal condomino moroso.
[1] L. 220/12.[2] Art. 63 disp. att. cod. civ.
[3] Art. 32 Cost.
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