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Condomino interdetto e delega del tutore

Condomino interdetto e delega del tutore di altra persona

Condomino interdetto

In materia di condominio la corte di Cassazione, con sentenza 2218/13,  ha precisato che in alcune situazioni in cui una condomina sia stata interdetta, possono intervenire in assemblea i delegati dalla tutrice.

Infatti, secondo i giudici della cassazione, solo il delegante e non un altro condomino può far valere degli eventuali vizi di delega.

Pertanto, nel caso esaminato, è tutto regolare.

Ciò in quanto dalla documentazione relativa emerge che la tutrice aveva delegato un’altra persona, poi effettivamente intervenuta all’assemblea condominiale.

Opposizione del condomino per partecipazione di un condomino interdetto

Nella fattispecie, un condomino aveva fatto opposizione ad alcune delibere assembleari, adducendo la nullità di queste per la partecipazione all’assemblea di una condomina dichiarata interdetta.

Il tribunale aveva dato ragione al condomino, ma la decisione non è stata condivisa dai giudici della Corte d’Appello.

Infatti, secondo questi ultimi, la donna aveva partecipato all’assemblea a mezzo del rappresentante legale, ovvero del tutore (il quale a sua volta aveva delegato una terza persona).

A giudizio della Cassazione ci sono alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi, in quanto analizzando il fatto e la decisione dei giudici di merito:

Da un lato non si precisa la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale;

Inoltre, non si coglie la “ratio decidendi” sulla quale è fondata la sentenza impugnata.

Secondo gli ermellini, dai verbali assembleari anche se non emerge direttamente la partecipazione dell’interdetta all’assemblea per mezzo del delegato del tutore, ciò si poteva desumere facilmente dall’esame di alcuni elementi dei verbali unitamente ad altri documenti, quali le tre deleghe rilasciate dalla tutrice alla persona che era poi effettivamente intervenuta alle assemblee in questione.

La Corte ha inoltre spiegato che le osservazioni rilevate dal ricorrente circa la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione non potevano essere da questo dedotte, poichè legittimati in tal senso sono soltanto il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato.

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