Tra le novità contenute nella Legge di Bilancio 2017 vi sono le nuove regole dettate per il versamento della ritenuta del 4% operata sui corrispettivi pagati per prestazioni (ricevute dal condominio) relative a contratti di appalto, di opera o di servizi eseguiti nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (manutenzione ascensore, ditta pulizia, ditta di giardinaggio, ecc.).
La nuova disposizione prevede quanto segue:
- Se le ritenute (4%) da versare sul compenso sono superiori a 500 euro, il versamento deve avvenire secondo le regole ordinarie (ossia entro il 16 del mese successivo quello di pagamento del corrispettivo);
- Se le ritenute (4%) da versare sul compenso NON superano la soglia di 500 euro, il versamento “può” essere fatto entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre di ogni anno.
Le nuove scadenze valgono solo per le ritenute 4%, e non anche quelle del 20%
Si precisa che la novità riguarda esclusivamente la ritenuta del 4% e non anche quella del 20% (che pertanto continuerà a dover essere versata entro il 16 del mese successivo quello del pagamento del corrispettivo).
Chiarimenti della circolare 8/E
Tra i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 8/E, pubblicata il 7 aprile dall’Agenzia delle Entrate (relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata), sono inserite importanti precisazioni sulle novità che stiamo trattando.
In primo luogo è stato precisato che per determinare il superamento o meno della soglia (di 500 euro) occorre considerare le ritenute mese per mese.
Ciò significa che se ad esempio a marzo 2017 sono state operate ritenute per 400 euro e ad aprile altre ritenute per 300 euro, il totale di 700 euro (superando la soglia) andrà versato secondo la regola generale e, quindi, entro il 16 maggio.
Altro chiarimento riguarda l’entrata in vigore della norma.
Essa trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno ed a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la novità riguarda anche le ritenute operate sui corrispettivi pagati a dicembre 2016 (con ritenuta, che era da versarsi, dunque, a gennaio 2017).
Infine altra precisazione delle Entrate è che si tratta di una facoltà e non di un obbligo, chiarendo che il condominio potrà continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500 euro.