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CONDOMINIO: Revoca dell’amministratore

CONDOMINIO: Revoca dell’amministratore

L’art. 1129, comma 11 c.c. novellato dalla legge n. 220/2012 dispone che «la revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea…» (art. 1129, comma 11, c.c.) .

La revoca assembleare quindi può essere deliberata in ogni tempo, anche quando non sussista una giusta causa o un giustificato motivo; deve essere indicata nell’O.d.G. e deliberata con lo stesso quorum deliberativo della nomina (art. 1136, comma 4, c.c.) oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
L’assemblea convocata per la revoca delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore (art. 1129, co. 10, c.c.)
La revoca immotivata o senza giusta causa ha posto due problemi: 1) se possa essere riconosciuto all’amministratore il diritto ad un risarcimento dei danni; 2) se egli abbia diritto al compenso.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 20957/2004) hanno disposto definitivamente che, nelle ipotesi di revoca ante tempus (cioè prima della scadenza), l’amministratore revocato, ai sensi dell’art.1725 c.c., potrà permanere nella stabilità dell’incarico ed agire in via ordinaria per pretendere il risarcimento del danno subito per essere stato ingiustamente revocato; tale tutela però non potrà essere in forma specifica, ma soltanto risarcitoria o per equivalente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la stessa Sentenza dispone che il giudice ordinario valuterà l’esistenza della giusta causa, non solo ai fini dell’eventuale risarcimento dei danni, ma anche ai fini del soddisfacimento dei crediti spettanti all’amministratore, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c.
http://www.giovannifalcone.it/3645/cond … atore.html

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