Condominio con meno di 8 condomini: La Riforma del Condominio, tra le varie novità, ha modificato l’art. 1129 c.c., aumentando ad otto il limite minimo di condomini affinchè sorga l’ obbligo di nominare l’ amministratore.
ART. 1129. – (NOMINA, REVOCA ED OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE). – QUANDO I CONDOMINI SONO PIU’ DI OTTO, SE L’ASSEMBLEA NON VI PROVVEDE, LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE E’ FATTA DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA SU RICORSO DI UNO O PIU’ CONDOMINI (…).
Se i condomini sono in numero uguale o inferiore di otto, cosa succede?
La novità della norma prevede, ad esempio, che in un condominio di 6 unità non si potrà più richiedere un amministratore tramite un giudice.
Tuttavia, anche in assenza di un amministratore, il condominio continua ad esistere, anche fiscalmente.
Infatti, l’aspetto fiscale, è determinato dall’apertura di un codice fiscale.
Se il codice fiscale non è mai stato aperto, il condominio è ancora inesistente nei confronti del fisco.
Invece, se il codice fiscale è stato già attribuito dall’ amministratore che non sia stato riconfermato, in questo caso verrà associato al condomino che prende in carica la gestione e lega i propri dati all’Agenzia delle Entrate in fase di registrazione.
In altre parole, il condomino in questione diventerà di fatto il rappresentante legale del condominio nei confronti del fisco.
Ciò comporta che gli obblighi fiscali continueranno a sussistere, rimanendo inalterato l’obbligo di presentare il modello 770 e i modelli CU.
Inoltre di pagare le ritenute d’acconto tramite gli f24 e comunicando, tramite quadro ac, tutte le erogazioni a favore di soggetti non assoggettati a ritenuta d’acconto e di importo superiore al tetto dei famosi 258.23 Euro.
Nel caso in cui il codice fiscale venga chiuso, vi saranno altri problemi, in quanto le utenze dovranno essere intestate ad uno dei condòmini che se ne farà carico.
L’ amministrazione esiste anche senza amministratore – Condominio con meno di 8 condomini
In conclusione, l’ amministrazione di un condominio esiste anche senza amministratore, e qualcuno, in qualche modo, deve farsene carico.
Il consiglio che vi do, se volete percorrere questa strada, è di esternalizzare quanto meno la parte contabile e fiscale ad un gestore esterno.
Oppure, se siete avventurosi, di cercare un condominio vicino e di fondare un consorzio di condominio.
Chi siamo
Mi chiamo Antonio Azzaretto, titolare dello studio Antonio Azzaretto.
Svolgo attività di consulenza condominiale.
Accetto incarichi di amministratore di condominio.
Ho fondato la Community AziendaCondominio.
Sono Iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio.
Assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.