CONDOMINIO: CAMBIANO LE REGOLE, ECCO LE NOVITÀ
Entra finalmente in vigore la riforma del condominio, introdotta con la legge 220 del 2012. Ecco le principali novità dal 18 giugno.
Amministratore: questa figura è obbligatoria solo se vi siano otto o più condomini, il doppio rispetto al passato. Per nominarlo occorrerà che la delibera venga approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Ove l’assemblea non provveda, ciascun condomino (e anche l’amministratore dimissionario) potrà rivolgersi con ricorso all’Autorità Giudiziaria, che provvederà alla nomina. Anche le società potranno svolgere l’incarico di amministratore.
Assemblea: L’avviso di convocazione in forma scritta dovrà essere rivolto ai condomini – almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione – presso la loro residenza o il loro domicilio (risultante dal registro anagrafico condominiale che obbligatoriamente dovrà essere tenuto da ogni amministratore); deve contenere luogo, data e ora fissati per l’incontro e il relativo ordine del giorno; l’incompletezza dell’avviso di convocazione legittima l’impugnazione delle delibere anche da parte del condomino presente ma dissenziente.
Per il raggiungimento delle maggioranze assembleari, la nuova legge ha modificato i quorum; ai sensi del nuovo art. 1136 c.c. per la validità dell’assemblea in prima convocazione necessita la presenza dei 2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (precedentemente occorrevano i due terzi dei partecipanti al condominio); in seconda convocazione sarà invece sufficiente 1/3 dei partecipanti del condominio e 1/3 del valore dell’edificio.
A titolo meramente esemplificativo si riportano qui di seguito i quorum necessari in seconda convocazione per l’adozione di delibere nelle fattispecie più diffuse:
Innovazioni: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio
Liti attive o passive: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio
Modifica destinazioni d’uso parti comuni: 4/5 dei partecipanti che rappresentino i 4/5 del valore dell’edificio
Spese ordinarie annuali: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio
Tabelle millesimali (modifica): maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio
Videosorveglianza parti comuni: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio
Delibere con maggioranza non prevista dalla legge: maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio
CASI PRATICI
Esaminiamo ora alcuni casi pratici che possono presentare più frequentemente
– modifica del regolamento condominiale: ai sensi del secondo comma dell’art.1136 c.c. dovrà essere approvata con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio; per quelli che hanno natura contrattuale occorrerà l’unanimità.
– per l’installazione di un ascensore condominiale, sono stati alzati i quorum, occorrendo ora la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
– per l’installazione degli impianti televisivi condominiali occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
Inoltre i condomini con la maggioranza indicata nel secondo comma dell’art. 1136 c.c. possono disporre quelle innovazioni aventi ad oggetto gli interventi atti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, quelli per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per la realizzazione di parcheggi e per l’installazione di apparecchiature atte alla ricezione radio televisiva.
Consiglio di condominio: L’art. 1130 bis c.c. all’ultimo comma, ha «ufficializzato» il c.d. consiglio di condominio, organo che già per prassi, sovente era presente in vari condomini, con generiche finalità di supporto e controllo dell’attività dell’amministratore. La nuova norma prevede espressamente che l’assemblea possa nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre membri, nei condomini con almeno dodici unità immobiliari, con funzioni consultive e di controllo.
Comunicazioni: L’art. 71 ter disp. att. c.c. prevede che i condomini, con una delibera presa a maggioranza dei condomini presenti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, possano far sì che l’amministratore attivi un sito internet del condominio per facilitare la consultazione e la stampa dei documenti relativi all’amministrazione del condominio.
Sanzioni : Ultimo aspetto, ma non per importanza, di cui ci occupiamo in questa breve rassegna è la previsione dell’innalzamento degli importi delle sanzioni previste a carico dei condomini che non osservano il contenuto del regolamento condominiale: ora è possibile arrivare sino a 200 euro, oppure a 800 euro in caso di recidiva, da devolversi al fondo spese per la gestione ordinaria del condominio.
http://www.firenzepost.it/2013/06/15/co … le-novita/