L’installazione dei condizionatori in condominio è una annosa questione che non sempre ha trovato univoca soluzione da parte dei giudici.
Pertanto la situazione va valutata di volta in volta, in ragione del diverso impatto visivo che il manufatto può avere sull’aspetto architettonico dell’edificio.
D’altra parte va decisa anche secondo le regole del buon senso.
È certo però che il condòmino, prima di posizionare il proprio condizionatore all’esterno, deve darne notizia all’ amministratore.
I tal modo l’ amministratore potrà relazionare la situazione l’assemblea, la quale, nel caso, potrà richiederne la rimozione.
Questa la regola dettata dal nuovo articolo 1122 del Codice civile, introdotto con la riforma del condominio.
Principio generale – Condizionatori in condominio
Qualsiasi intervento che possa interferire con il bene comune e che sia posto al servizio esclusivo dell’unità immobiliare di un condòmino deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dalla legge e dal regolamento di condominio.
In particolare, è vietato pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio.
Inoltre impedire il pari uso da parte degli altri condomini della cosa comune.
Le parti comuni possono essere utilizzate da ciascun condomino anche in modo particolare e diverso dal loro uso normale.
Però l’ utilizzo non deve alterare l’equilibrio anche potenziale tra le concorrenti utilizzazioni del bene comune da parte degli altri condomini.
Entro questi limiti, pertanto, può ritenersi legittima l’installazione da parte del singolo condomino di un impianto di condizionamento sulla facciata dello stabile condominiale.
Deve però trattarsi di un manufatto di piccole dimensioni, tale che non vada a stravolgere l’ armonia della facciata stessa.
Inoltre che il manufatto si inserisca nella facciata, per colore e posizione, quasi a scomparire.
I limiti sono invece superati se il condizionatore assume dimensioni spropositate rispetto alla normale accettabilità (e l’ipotesi non è purtroppo rara), poichè, in questo caso, si determina la modifica della destinazione tipica del bene comune.
Il ragionamento resta invariato anche nel caso in cui l’impianto venga posizionato sulla facciata interna dell’edificio.
Condizionatori in condominio e decoro architettonico
L’offesa al decoro architettonico va comunque riguardata in sé, senza riferimento a edifici contigui o, ancor meno, ad alterazioni in questi già esistenti.
È da escludersi anche che persone estranee al condominio possano lamentarsi per un condizionatore mal posizionato dal condomino dell’edificio magari antistante al proprio.
Ciò in quanto la tutela pubblica non concorre con quella privata.
Ovviamente, in presenza di un condizionatore rumoroso, oppure che produca eccessive esalazioni, la tutela in questo caso spetta a tutti gli interessati e non solo ai residenti in condominio.
Per la valutazione del disturbo ci si deve confrontare con il limite della tollerabilità del rumore o delle esalazioni.
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