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Comunicazione per il 36% anche da chi non è beneficiario

Per la C.T. Reg. della Lombardia, il diritto alla detrazione non si perde se la comunicazione è stata inviata da un soggetto diverso

Il diritto al riconoscimento della detrazione IRPEF, prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, non si perde se la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stata inviata da un soggetto diverso dal beneficiario. Lo ha stabilito la C.T. Reg. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che con la sentenza n. 134/65/12 ha accolto l’appello del contribuente.

Prima di narrare la vicenda processuale, sia pure in estrema sintesi, è utile ricordare che dal 14 maggio 2011 è stato eliminato sia l’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate, sia quello di indicare il costo della manodopera (in maniera distinta) nella fattura emessa dall’impresa che ha effettuato i lavori (art. 7, comma 2, lettere q) ed r), del DL n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011; Agenzia delle Entrate, circolare n. 19 del 1° giugno 2012, risposte 1.1, 1.2 e 1.3). In luogo dell’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (COP), occorre indicare nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2012, Sezione III B, quadro E e modello UNICO 2012, Sezione III B, quadro RP) i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Un contribuente bresciano aveva impugnato la cartella di pagamento concernente la detrazione IRPEF del 36% per l’anno 2007, notificata a seguito dell’iscrizione a ruolo da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Brescia (in seguito “Ufficio”). La pretesa fiscale è stata confezionata sulla base del mancato riconoscimento del beneficio, a causa della comunicazione di inizio lavori al COP inviata non direttamente dal contribuente, ma da uno studio tecnico al quale egli si era rivolto per la ristrutturazione edilizia. I primi giudici, nel respingere il ricorso, hanno ritenuto che, ai sensi dei combinati disposti dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e del DM n. 41/1998, l’obbligo della comunicazione ricada soltanto sul soggetto che intende avvalersi del beneficiario fiscale, con esclusione quindi di altri soggetti anche eventualmente incaricati, come nel caso di specie (sentenza n. 20/2/12).

La sentenza è stata appellata dal contribuente che, in punto di diritto, ha riaffermato la validità della detrazione d’imposta, giacché l’apposita dichiarazione-comunicazione è stata redatta e sottoscritta di proprio pugno e semplicemente spedita al COP a cura dello studio tecnico incaricato del progetto e dei lavori. Peraltro – conclude l’appellante – il DM n. 41/1998, Regolamento recante norme di attuazione e di controllo dell’art. 1 della L. n. 449/1997, non ha previsto espressamente che tale dichiarazione-comunicazione debba essere inviata personalmente dal contribuente.

Dal canto suo l’Ufficio, nell’insistere nella conferma della sentenza impugnata, ha osservato invece che il comma 3 dell’art. 1 della L. n. 449/1997 ha previsto l’emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 della stessa norma di legge nonché le procedure di controllo. Il Regolamento di attuazione e di controllo è stato approvato con DM n. 41/1998, il cui art. 1 prevede fa l’altro che i soggetti che intendono usufruire della detrazione d’imposta sono tenuti a trasmettere preventivamente, mediante raccomandata, la comunicazione della data di inizio dei lavori. Nel caso di specie – così l’Ufficio – in assenza di un contratto di rappresentanza o di altro rapporto, manca la prova della riferibilità della comunicazione del contribuente allo studio tecnico.

I supremi giudici tributari di merito hanno dato ragione al contribuente, dopo avere accertato che la comunicazione è stata sia compilata e sottoscritta dal soggetto beneficiario, sia inoltrata al COP. Il Collegio, che bene ha fatto a privilegiare la sostanza, ha quindi riformato la sentenza impugnata, affermando che le formalità stabilite dalla normativa sono state adempiute, a nulla rilevando la circostanza che il mittente della raccomandata postale non sia stato il contribuente beneficiario della detrazione.
Peraltro, secondo l’acuto relatore, la normativa non stabilisce per niente che l’invio della comunicazione debba essere eseguito direttamente o personalmente dal contribuente e la spedizione o consegna di atti e documenti, anche presso gli uffici giudiziari, costituisce un’attività meramente materiale che, come tale, non deve essere necessariamente compiuta personalmente dal difensore o dalla parte, potendo essere pacificamente delegata a un loro nuncius (conforme, Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza n. 26737 del 13 dicembre 2006).

Infine, per completezza espositiva, è appena il caso di segnalare l’ordinanza n. 4094 del 14 marzo 2012, con la quale la sezione sesta tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini dell’applicabilità della detrazione IRPEF prevista per le opere di ristrutturazione edilizia, le relative spese devono essere pagate esclusivamente tramite bonifico bancario, come previsto dal comma 3 dell’art. 1 del DM n. 41/1998.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_400272.aspx

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