Compenso straordinario solo se deliberato dall’ assemblea
Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 3 dicembre 2008, n. 28734.
"Il diritto dell’amministratore a percepire un compenso extra per l’attività prestata per effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge, allorché si debbano eseguire interventi straordinari allo stabile condominiale, sussiste solo quando sia stato deliberato dall’assemblea; in tal caso l’autorità giudiziaria può intervenire solo in ordine alla legittimità della delibera in relazione alla violazione di norme di legge e del regolamento condominiale.
Il giudice, quindi, non può controllare la convenienza della scelta effettuata dall’assemblea, ma deve solo stabilire se sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante.
È necessario, pertanto, che il condomino, che impugni la delibera, sollevi eccezioni che attengano alla legittimità della medesima e non al merito di questa."