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Compensi ai familiari dell’ amministratore di condominio

Compensi ai familiari dell’ amministratore

Premessa – Spesso ci si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale (deducibilità) dei compensi erogati ad un proprio familiare che risulti alle dipendenze della propria impresa o della cui collaborazione ci si avvale nell’ esercizio della propria attività di lavoro autonomo.

E’ deducibile dal reddito d’impresa lo stipendio pagato al coniuge dipendente della propria azienda? Ed i relativi contributi previdenziali? E’ deducibile il compenso pagato al figlio per la consulenza da questi prestata per la ditta del padre?

Sono questi ed altri i quesiti che spesso ci si pongono e a cui cerchiamo di dare risposta nel presente articolo analizzando la disciplina prevista dal nostro legislatore fiscale.

Compensi corrisposti dall’ amministratore lavoratore autonomo ai familiari – Ai sensi dell’art. 54 comma 6 (ultimo periodo) TUIR non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione.

Nel predetto art. 54, il legislatore individua in modo specifico quali siano i familiari del lavoratore autonomo nei confronti dei quali vige l’indeducibilità, dal proprio reddito, dei compensi corrisposti. Si tratta dei compensi corrisposti nei confronti del coniuge, dei figli (minori o permanentemente inabili al lavoro), gli ascendenti (es. genitori).

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E/1997 (chiarimento ancora valido ad oggi) quanto enunciato dal predetto comma 6 non si applica ai compensi erogati dai professionisti ai propri familiari titolari di partita IVA, per prestazioni di lavoro autonomo, artistico o professionale, in quanto attività che sono svolte autonomamente e non rientranti nelle locuzioni “lavoro prestato” e “opera svolta”. Nella locuzione di “lavoro prestato” ed “opera svolta”, vi rientrano rispettivamente il rapporto di lavoro dipendente subordinato e parasubordinato/prestazione occasionale.

Ne consegue che, ad esempio, l’ amministratore di condominio con partita IVA può dedurre il compenso pagato al coniuge anch’ essa professionista titolare di partita IVA. Al contrario, l’ amministratore di condominio non può dedurre il compenso pagato al coniuge alle sue dipendenze in base ad un contratto di lavoro dipendente. Il professionista, tuttavia, sul compenso pagato al coniuge in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato potrà dedurre i contributi previdenziali obbligatori (Circolare n. 137/E/1997).

L’ amministratore di condominio, può, invece, dedurre, ad esempio, il compenso pagato al figlio maggiorenne alle proprie dipendenze.

Antonio Azzaretto:
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