Come ottenere i documenti dal vecchio amministratore denunciandolo
Non adempiere al proprio mandato è, per l’amministratore di condominio, un illecito di carattere civile, la cui violazione viene sanzionata con il risarcimento del danno.
Ma se questi, al termine dell’incarico, si rifiuta di consegnare tutti i registri della gestione, con i conteggi dei pagamenti, le fatture e le ricevute potrebbe essere un bel problema per i condomini e, soprattutto, per il nuovo amministratore.
Che fare, allora, se il precedente professionista fa orecchie da mercante e, magari, si rende anche irreperibile? Certo, la prospettiva di un lungo giudizio civile, con tutti gli svantaggi, difficoltà e incertezze che esso comporta, potrebbe demotivare i condomini ad agire in tribunale. Invece, la possibilità di un’azione di carattere penale potrebbe essere molto più efficace e celere.
Ebbene, è possibile agire penalmente contro l’amministratore di condominio che si ostina a non riconsegnare la documentazione contabile dopo la scadenza del suo mandato. Ma perché si possa agire in questo modo, è necessario rispettare un certo iter, chiarito da una sentenza di ieri della Cassazione [1].
Innanzitutto bisogna procedere, in via civile, con un ricorso (cosiddetto) d’urgenza (cioè – usando un’espressione del linguaggio forense – “ex articolo 700 cod. proc. civ.”). Durante questo giudizio, si farà presente al giudice tutta la vicenda, si produrranno le lettere di diffida a dimostrazione di quanto affermato e si chiederà l’emissione di un’ordinanza che condanni l’amministrazione alla restituzione di tutto il carteggio. Il giudice assegnerà all’amministratore un termine entro cui consegnare la documentazione.
Se, entro tale termine, il professionista non adempie all’obbligo impartitogli dal magistrato, potrà essere oggetto di una condanna penale per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: fattispecie che è sanzionata dal codice penale [2].
La Cassazione ha precisato che il rifiuto di obbedire al giudice è un comportamento penalmente rilevante: e ciò anche se l’ordine sia contenuto in un provvedimento “cautelare” d’urgenza come quello reso “ex articolo 700”. Il dolo, in questi casi, è dimostrato dall’ostinazione con la quale l’imputato rifiuta la consegna dei documenti: segnale di un preciso interesse personale a non far ricostruire la gestione patrimoniale.
[1] Cass. sent. n. 31192 del 16.07.2014.[2] In base all’art. 388 cod. pen. comma 2. Infatti, secondo la sentenza in commento, tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari la cui osservanza è penalmente sanzionata dall’articolo 388, comma 2 del cod. pen., rientrano anche i provvedimenti d’urgenza emessi a norma dell’articolo 700 del codice di procedura civile, ma a condizione che essi attengano alla difesa della proprietà, del possesso o del credito.
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