Se la telecamera montata sopra l’uscio del vicino per proteggerlo dai ladri finisce per riprendere anche te mentre esci o entri di casa, anche se solo inquadrandoti le gambe, puoi opporti fermamente. Infatti, lesioni di privacy di questo tipo non sono ammesse da nessuna legge. Non importa che l’assemblea di condominio abbia autorizzato l’installazione del dispositivo di controllo.
Non importa neanche che la telecamera sia orientabile e che, quindi, il campo visivo dell’obiettivo possa essere cambiato a piacimento del suo proprietario: non deve esserci la minima possibilità, neanche potenziale, di riprendere te o altri condomini nelle attività giornaliere, a prescindere poi dal fatto che l’occhio venga puntato su una zona più limitata. Si finirebbe, altrimenti, per consentire al vicino impiccione di sapere quando esci, a che ora ritorni la sera, se sei accompagnato o meno, ecc.
Così, in questi casi, posta l’urgenza e il pericolo di un danno grave e irreparabile, anziché fare una regolare causa, con i suoi lunghi tempi e costi elevati, puoi ricorrere “in via d’urgenza” al tribunale per ottenerne la rimozione.
A chiarire questi basilari principi di rispetto per l’altrui riservatezza è una ordinanza del Tribunale di Salerno [1]. Nella vicenda in oggetto, il giudice ha ordinato la rimozione d’urgenza della telecamera di sicurezza che il vicino, autorizzato dall’assemblea, aveva installato su un muro comune dell’edificio, puntandola però solo in direzione della sua porta d’ingresso. L’impianto, tuttavia, si poteva comandare dall’interno e l’obiettivo era orientabile, con la conseguenza che vi poteva finire potenzialmente chiunque se solo il proprietario avesse voluto modificare l’angolatura di ripresa.
Ed è proprio questa possibilità che spaventa il giudice: non si può rimettere la privacy della gente al capriccio di chi, con la scusa di proteggersi dai furti, dall’oggi al domani potrebbe decidere anche di impicciarsi degli affari degli altri.
Peggio ancora se l’apparecchio ha la funzione di autotracciamento che comincia a registrare appena qualcuno entra nel campo visivo dell’occhio elettronico.
Inutile invocare anche la riforma del condominio che autorizza espressamente l’utilizzo della telecamera a scopi di sicurezza, utilizzo che, peraltro, non va neanche segnalato con un cartello apposito (così come spiegato dal Garante della Privacy nelle sue linee guida sul condominio) sempre che le immagini siano utilizzate a scopi del tutto personali, come nel caso della sicurezza domestica.
Stop, quindi, all’installazione di modelli di telecamere che possono coprire una visuale a centottanta gradi sullo spazio sottostante e con tre assi di orientamento: l’obiettivo può essere spostato anche via software, dunque senza muovere fisicamente l’impianto che sta sulla porta dell’appartamento.
Peggio se è presente la funzione grazie alla quale l’occhio elettronico inizia a seguire chiunque capiti a tiro.
Non conta allora che il proprietario abbia attualmente puntato l’impianto solo sull’area antistante lo zerbino di casa propria: la facilità di movimento lo rende un’arma pericolosa contro l’altrui privacy.
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