L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) congeda le informazioni sul CMOR molto semplicemente considerandolo un “corrispettivo” che può essere addebitato dal fornitore attuale a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore che non abbia ricevuto il pagamento di una o più bollette da parte del cliente.
Corrispettivo CMOR al precedente fornitore di energia
Nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, questo può chiedere un indennizzo (il corrispettivo CMOR) secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia.
Il corrispettivo viene fatturato in bolletta nella parte relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia con questa indicazione:
“In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il “Corrispettivo CMOR”, a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette”.
Sistema indennitario per recuperare il credito
Il Sistema Indennitario è stato introdotto per evitare che, per recuperare il credito, il creditore nel settore dell’energia debba procedere come fanno tutti attraverso la via giudiziale.
Siccome la strada più semplice è bloccare la fornitura che in quel momento è in corso, si fa qualcosa di simile al trasferimento del c.d. indennizzo in capo al fornitore attuale, dandogli così lo strumento per sospendere la fornitura in caso di protrazione della morosità ed evitare lo strumento giudiziale; in sostanza ci si fa giustizia da soli.
Se consideriamo le imprese “energivore”, talora anche per adeguamento di coefficienti ed altre ragioni talvolta il cliente si trovi sorprese con bollette a conguaglio di periodo stratosferiche.
In questi casi molte volte il cliente non riesce neppure ad ottenere adeguate informazioni sulle ragioni per le quali si possa arrivare a certi costi di energia, i quali, peraltro, arrivando dopo, producono l’effetto di non potere ribaltare sul cliente finale questo elemento, portando ad avere effettuato forniture poco profittevoli economicamente.
Il Sistema Indennitario, istituito con deliberazione ARG/elt 191/09 dell’AEEG e Gestore del Sistema Indennitario (SS.MM.II.), costituisce per l’esercente la vendita uscente, uno strumento di tutela che lo agevola nel recupero del credito.
Procedura di escussione CMOR
Quando vi sono inadempienze contrattuali, l’esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario, Acquirente Unico.
Il gestore comunica all’impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo (POD) di cui è titolare il cliente finale moroso, e chiede, nel rispetto di tutte le condizioni di tutela del cliente finale, di applicare il corrispettivo CMOR.
Al fine di permettere al cliente finale di essere informato sulla possibile applicazione del CMOR e dell’identità dell’esercente attuale la vendita, nei confronti del quale il cliente risulta debitore, sono state indicate una serie di condizioni che devono essere rispettate per presentare la richiesta.
Condizioni per l’ applicazione del CMOR
Le condizioni sono indicate dal comma 2.2 dell’allegato B alla deliberazione ARG/elt 191/09 in data 11 dicembre 2009, che sono:
i) L’esercente la vendita deve aver costituito in mora il cliente finale con raccomandata, ai sensi del co. 3.2 della deliberazione ARG/elt n. 4/08, inserendo nella comunicazione l’informativa che verrà applicato al cliente il corrispettivo CMOR in caso di inadempimento.
ii) Il cliente non deve aver adempiuto al pagamento neanche a seguito della costituzione in mora.
iii) L’esercente la vendita deve aver adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale, compresa l’emissione della c.d. bolletta di chiusura, contenente gli eventuali conguagli basati sui dati di prelievo effettivamente misurati.
iv) La morosità non deve riguardare corrispettivi per ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del misuratore.
v) L’esercente la vendita deve aver fornito risposte motivate a eventuali richieste di rettifica di fatturazione o a reclami inerenti i corrispettivi non pagati, nonché deve aver pagato gli eventuali indennizzi automatici previsti dalla deliberazione ARG/com n. 164/08, in caso di mancato rispetto dei tempi di risposta previsti dalla medesima delibera.
L’ omesso rispetto delle condizioni indicate dovrebbe comportare l’ invalidità della richiesta
L’omesso rispetto delle condizioni indicate dovrebbe comportare l’invalidità della richiesta.
La copiosa normativa materiale non chiarisce in ordine agli effetti.
Ci sarebbe da domandarsi se il regime di riferimento sia di natura amministrativa anche al fine dell’individuazione della competenza giudiziaria.
A noi pare che, in difetto di disposizioni specifiche, che possano costituire eccezione al sistema ordinario, possa essere presentato ricorso al giudice ordinario, sia per i provvedimenti che per i comportamenti materiali successivi (sospensione o distacco dalla distribuzione dell’esercente la vendita o la distribuzione).
Ora il Sistema Indennitario, in attesa di confluire tra i processi gestiti dal Sistema Informativo Integrativo (SII: istituito presso Acquirente Unico dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010), è operativo secondo una procedura semplificata.
La procedura, le specifiche tecniche e il regolamento di funzionamento del Sistema Indennitario sono contenute nell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt/219/10, nella versione in vigore a partire dal 1 novembre 2012, sostituita dall’Allegato A alla deliberazione 195/2012/R/eel, disciplina semplificata data per il funzionamento del Sistema Indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ARG/elt 191/09 per l’anno 2011 e fino alla piena operatività del Sistema Informativo Integrato.
L’oggetto del Regolamento sono le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario, che sono con precisione dettagliate.
La Deliberazione 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09, dispone all’art. 1 che la gestione del Sistema Indennitario è effettuata dalla società Acquirente Unico S.p.A. (Gestore), in quanto soggetto responsabile della gestione del sistema informativo integrato di cui all’articolo 1bis del decreto-legge n. 195/10.
L’art. 5.2 prevede anche che, qualora una richiesta di switching sia riferita a punti di prelievo già sospesi per morosità del cliente finale o per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo, l’impresa distributrice è tenuta a informare l’esercente la vendita entrante, entro 4 giorni dal ricevimento dalla richiesta di switching inoltrata dal medesimo esercente, che il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione da parte dell’esercente la vendita uscente o che per il medesimo risulta in corso una richiesta di indennizzo.
L’art. 3 dell’Allegato prevede che: “Il valore dell’indennizzo da riconoscere all’esercente la vendita uscente è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato.
Questo valore comprende altresì l’eventuale valore del corrispettivo CMOR fatturato al cliente finale e non riscosso”.
Le imprese distribuitici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre e secondo le modalità dalla medesima definite, l’ammontare complessivo dei corrispettivi CMOR applicati nel bimestre, evidenziando:
a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare complessivo.
b) l’ammontare del corrispettivo CMOR relativo a ciascuna richiesta di indennizzo;
c) l’esercente la vendita uscente associato a ciascuna richiesta di indennizzo.
Il gettito alimenta il Conto per il Sistema Indennitario.
Entro trenta giorni dal termine la Cassa provvede alla quantificazione e al versamento dell’ammontare complessivo dei corrispettivi CMOR spettante a ciascun esercente la vendita.
Tale ammontare corrisponde agli importi versati, per ciascun bimestre di riferimento, dall’impresa distributrice associati a ciascun esercente la vendita.
La richiesta di indennizzo è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l’intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l’esercente la vendita uscente.
A seguito del pagamento dell’intera posizione debitoria, l’esercente la vendita uscente è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento:
a) l’annullamento della richiesta di indennizzo;
b) qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell’indennizzo, di aver riscosso l’indennizzo;
c) qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell’indennizzo, di non aver riscosso l’indennizzo.
Questa è in estrema sintesi la ricostruzione di un sistema complesso con una quantità di disposizioni anche di dettaglio mal raccordate nelle sedi di esposizione.
La nostra ricerca è indirizzata ad individuare le tutele che sono prestate a favore del cliente finale, soprattutto imprenditore, quando abbia a versare in condizione di morosità che abbia una giustificazione.
L’AEEG ha istituito uno Sportello per il consumatore di energia dell’Autorità, gestito in collaborazione con Acquirente Unico, che ha lo scopo dare informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali di energia elettrica e gas, mettendo a disposizione un canale di comunicazione diretto, in grado di dare una tempestiva risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Clienti finali e associazioni che li rappresentano, quando non abbiano ricevuto dall’operatore una risposta soddisfacente ad una segnalazione di disservizio o irregolarità, possono ora inviare i reclami all’Autorità attraverso lo Sportello.
Ma quando attraverso questo strumento il problema del cliente finale non è risolto quali vie sono aperte alle rimostranze?
Ricorso a mezzo giudiziale – opposizione al CMOR
La risposta è ovvia ed è il ricorso al mezzo giudiziale, ma c’è anche una novità di questo mese e cioè l’istituzione di procedure di conciliazione dell’AEEG del 14 marzo 2013, Determinazione n. 3, adottata dal Direttore della direzione consumatori e utenti dell’autorità per l’energia elettrica e il gas.
Chi segue le nostre pubblicazioni sa quanto avversiamo le procedure di mediazione o conciliazione, ma per le tematiche che hanno al loro interno degli sviluppi tecnici specifici evitare, se possibile, la via giudiziale, forse è uno dei pochi casi nei quali un ruolo utile può essere svolto.
L’AEEG, con la deliberazione 15 novembre 2012, 475/2012/E/com, ha integrato la deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com, relativa al Servizio conciliazione clienti energia ai fini dell’istituzione di un elenco degli operatori aderenti a procedure di conciliazione, nel quale possono iscriversi volontariamente le imprese che svolgono attività di vendita e/o distribuzione di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali ed è stata definita:
a) la creazione, nel sito internet dell’Autorità, a partire dal 1° aprile 2013, di un elenco degli operatori che aderiscono volontariamente a procedure di conciliazione extragiudiziale delle controversie; tale elenco è suddiviso in due sezioni distinte, una relativa alle imprese di vendita e l’altra concernente le imprese di distribuzione;
b) l’obbligatorietà, per l’operatore che si iscrive volontariamente all’elenco, della partecipazione agli strumenti indicati deve essere per un periodo non inferiore a due anni;
c) la definizione delle modalità di comunicazione da parte degli operatori dell’iscrizione all’elenco, nonché della pubblicazione e aggiornamento dell’elenco tramite successiva determinazione del Direttore della Direzione Consumatori e Utenti dell’Autorità.
Per chi si iscrive nell’elenco vi sono diverse procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie che l’operatore può volontariamente scegliere.
Una volta iscritto all’elenco, indicando il Servizio conciliazione, ha l’obbligo di partecipare alla procedura per un periodo uguale almeno al periodo complessivo previsto per l’avvio sperimentale del Servizio medesimo e comunque non inferiore a due anni.
Nei casi poi in cui l’operatore ha stipulato protocolli con le Associazioni dei clienti domestici o con le Associazioni dei clienti non domestici rappresentative a livello nazionale o altri soggetti, è già impegnato a partecipare alla procedura di conciliazione concordata.
Peraltro l’operatore, che si è iscritto all’elenco indicando le procedure di conciliazione diverse dal Servizio conciliazione, ha l’obbligo di aggiornare l’elenco medesimo tutte le volte in cui vengano meno i presupposti delle procedure indicate.
Da ultimo l’elenco ha la funzione di informare il cliente finale riguardo agli strumenti a disposizione per la tutela extragiudiziale dei propri diritti, favorendone dunque la divulgazione.
Sulla base di questi elementi si è proceduto a definire le modalità di comunicazione da parte degli operatori dell’iscrizione all’elenco degli operatori aderenti a procedure di conciliazione nonché di pubblicazione e aggiornamento dell’elenco medesimo.
Le modalità di comunicazione da parte delle imprese di vendita e/o distribuzione di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali dell’iscrizione all’elenco degli operatori aderenti a procedure di conciliazione e relativa pubblicazione e aggiornamento, sono state approvate ed allegate alla determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A).
E’ così ora previsto che il sistema per la comunicazione telematica dell’iscrizione all’elenco degli operatori aderenti a procedure di conciliazione sia attivato a partire dal 20 marzo 2013 e l’elenco degli operatori aderenti alle procedure di conciliazione verrà pubblicato nel sito internet dell’Autorità a partire dal 1° aprile 2013.
L’operatore che si iscrive all’Elenco aderisce almeno ad una procedura fra quelle indicate nell’apposita sezione contenuta nell’Anagrafica Operatori del portale dell’Autorità.
Le procedure indicate, che l’operatore può selezionare anche in momenti successivi alla prima adesione all’elenco, sono le seguenti:
a) Servizio conciliazione clienti energia dell’Autorità;
b) Procedure di conciliazione paritetica clienti domestici;
c) Procedure di conciliazione paritetica clienti non domestici;
d) Altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Ovviamente al momento nulla è dato sapere sulla bontà dello strumento adottato, ma, come detto, vale la pena di sperimentarlo.
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