Chi paga la sistemazione del lastrico solare?
L’art. 1126 del codice civile, regolando la ripartizione tra condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, non si riferisce alle riparazioni riconducibili a difetti originari di progettazione o esecuzione dell’opera indebitamente tollerati dal singolo proprietario: in questa ipotesi, infatti, l’onere economico grava in via esclusiva sul proprietario del lastrico stesso. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 2840/13.
Il caso
Il proprietario di un appartamento con soprastante lastrico solare cita in giudizio il Condominio, chiedendone la condanna all’eliminazione del dissesto delle proprie strutture causato dall’omessa manutenzione o alla rifusione delle spese sostenute a tal fine, oltre al risarcimento dei danni.
La Cassazione rileva che la decisione della Corte territoriale non valorizza la distinzione tra spese di manutenzione e ricostruzione necessarie per vetustà o cattiva manutenzione e spese necessarie per carenze o vizi costruttivi dell’opera. Poiché le infiltrazioni avevano più cause, era onere dell’attore dimostrare il suo credito in relazione alle presunte responsabilità del Condominio.
La pronuncia di merito, pur affermando che la sopraelevazione non aveva arrecato alcun danno alla stabilità del fabbricato, ha poi stabilito che il Condominio stesso sarebbe tenuto a sostenere la spesa del rifacimento delle mura perimetrali e del lastrico solare prescindendo dall’indagine sulle cause origine dei danni. La Corte d’Appello, insomma, non ha indicato univocamente natura e origine dei vizi effettivamente afferenti alle parti condominiali e quindi quale fosse la reale ragione dell’onere economico posto a carico del Condominio: tali spese, infatti, avrebbero potuto essere impiegate anche per l’eliminazione di vizi costruttivi del lastrico di esclusiva proprietà del condomino. In conclusione, gli Ermellini ribadiscono che l’art. 1126 c.c. si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o esecuzione dell’opera indebitamente tollerati dal singolo proprietario: in questa ipotesi, infatti, l’onere economico grava in via esclusiva sul proprietario del lastrico stesso ed è esclusa la compartecipazione del Condominio. Poiché la Corte di merito non ha individuato adeguatamente origine e natura dei danni lamentati dal condomino, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso e cancella con rinvio la sentenza impugnata.
http://www.lastampa.it/2013/04/24/itali … agina.html