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Morte dell’ amministratore di condominio – Cosa succede?

Morte amministratore di condominio

Morte dell’ amministratore di condominio, il fatto, come ogni cosa della vita, può accadere e ha dei riflessi sui rapporti giuridici che coinvolgono la persona deceduta e, chiaramente, anche la moltitudine dei condomini amministrati.

Per costante insegnamento dottrinario e giurisprudenziale e dopo l’entrata in vigore della riforma del condominio anche per espressa lettera della legge (cfr. art. 1129, quattordicesimo comma, c.c.), ai rapporti tra amministratore e condomini si applicano le norme dettate in materia di mandato, oltre che primariamente quelle specificamente previste per tale incarico (es. artt. 1129 e 1130 c.c.).

Norme in materia di condominio

Le norme dettate in materia di condominio ci dicono solamente che:

a) l’amministratore dura in carica un anno;
b) il suo incarico s’intende rinnovato per un periodo di pari durata;
c) la revoca può essere disposta dall’assemblea – in ogni momento – e dall’Autorità giudiziaria nei casi di cui all’art. 1129, undicesimo e dodicesimo comma, c.c.;
d) l’amministratore può dimettersi.

Morte dell’ amministratore di condominio – E in caso di decesso del mandatario?

Al riguardo bisogna fare riferimento all’art. 1722 n. 4 c.c. a mente del quale il mandato si estingue “per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario”.

Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.

Poiché gli atti non riguardano l’esercizio di un’impresa, il mandato si estingue al momento della morte del mandatario.

In questo contesto, l’art. 1728, secondo comma, c.c. specifica che “quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze”.

Con l’ estinzione del mandato il condominio deve essere considerato sprovvisto di amministratore

Con l’estinzione del mandato il condominio dev’essere considerato sprovvisto di amministratore; conseguenza di tale situazione è che, ai sensi dell’art. 66, secondo comma, disp. att. c.c., ciascun condomino può prendere l’iniziativa di convocare l’assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo amministratore e quindi per ottenere consegna della documentazione da parte degli eredi o comunque degli addetti allo studio.

Pertanto, in termini strettamente legali, l’incaricato dello studio non ha più alcun titolo a ricevere somme o a pagare debiti, perché essendo venuto meno l’amministratore, non vi è più alcuna possibilità di compiere atti gestori.

Soluzione? Al di là del rammarico per la perdita della persona e nella massima collaborazione con chi è rimasto nello studio (collaborazione da questi dovuta ai sensi dell’art. 1728 c.c.), convocare quanto prima un’assemblea condominiale per sopperire alla mancanza del legale rappresentante.

Iscrizione alla Community AziendaCondominio

Chi siamo

Mi chiamo Antonio Azzaretto, titolare dello studio Antonio Azzaretto; Accetto incarichi di amministratore di condominio.

Ho fondato la Community AziendaCondominio: La Community AziendaCondominio è un autorevole alleato nella conduzione del condominio; un punto di riferimento e una fonte di informazioni precisa ed attendibile.

Sono Iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano. Faccio parte della commissione di studio dei Commercialisti di Milano in tema di condominio e amministrazione immobiliare.

Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio. Assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

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