(ASCA) – Roma, 10 ago I condomini che realizzano impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw o che cedono, a fini commerciali, tutta l’energia prodotta con impianti fino a 20 kw, si configurano – sul piano fiscale – come societa’ di fatto e come tali realizzano reddito d’impresa. Lo chiarisce in una nota l’Agenzia delle entrate, che individua in tale societa’ di fatto un soggetto d’imposta che svolge attivita’ commerciale abituale e che pertanto e’ obbligata a fatturare la vendita dell’energia prodotta. Il documento di prassi precisa, inoltre, che il gestore acquirente e’ tenuto all’applicazione della ritenuta d’acconto sulla tariffa incentivante che corrisponde.
Per quanto riguarda invece i condomini con impianti inferiori ai 20 kw, non assumono rilevanza fiscale, al pari di quella percepita dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali che gestiscono impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare principalmente le esigenze domestiche.
La risoluzione di oggi chiarisce che l’accordo tra i condomini volto alla realizzazione negli spazi condominiali di impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kw o di potenza fino ai 20 kw la cui energia prodotta risulti ceduta totalmente alla rete, da’ luogo a una societa’ di fatto che svolge attivita’ commerciale abituale.
La societa’ di fatto tra condo’mini, pertanto, deve emettere fattura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il gestore, a sua volta, e’ tenuto a operare nei confronti della societa’ di fatto la ritenuta del 4 per cento (ai sensi dell’art. 28 del Dpr n. 600 del 1973) sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.
Infatti, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, la societa’ di fatto tra condomini in questo caso diventa soggetto d’imposta autonomo e quindi e’ tenuto a redigere sia un’autonoma dichiarazione dei redditi, sia un’autonoma dichiarazione Iva.