Istallazione
L’ istallazione dell’ ascensore può essere considerata un’ innovazione che è necessaria per superare le barriere architettoniche.
Di conseguenza la delibera può essere assunta come previsto dal secondo comma dell’ art. 2 della legge 13 deò 9/1/1989, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’ assemblea, in rappresentanza di almeno la metà del valore dell’ edificio.
In seconda convocazione, invece, è sufficiente il voto favorevole di un terzo dei condòmini, in rappresentanza di almento un terzo del valore dell’ edificio.
Se però l’ innovazione altera il decoro architettonico dell’ edificio, oppure insiste in modo da deprezzare sensibilmente anche una sola unità immobiliare, è necessaria l’ unanimità.
L’ unanimità è necessaria anche per escludere un piano dalla corsa dell’ ascensore.
Una volta approvata la spesa, chi non è d’ accordo può non contribuire alla spesa comune deliberata, ma non può neanche utilizzare l’ ascensore.
In caso, in seguito, il condòmino voglia utilizzare l’ innovazione, può contribuire alla spesa successivamente.
La spesa, per ciò che riguarda la partecipazione successiva, va suddivisa in base ai millesimi di proprietà, avendo cura di aggiornare il valore reale della moneta (Cassazione n. 8746 del 18/8/1993).
Uno, o solamente alcuni condòmini, potrebbero prendere l’ iniziativa di istallare l’ ascensore. In base all’ art. 1102, infatti, ciascun condòmino può apportare a proprie spese, le modifiche necessarie per un suo migliore godimento della cosa comune (Cassazione n: 3508 del 10/4/1999).
Anche in questa ipotesi, gli altri condòmini potranno in qualsiasi momento godere dei vantaggi di questa istallazione, se contribuiranno alle spese di esecuzione e manutenzione.
In questi casi non sarebbe richiesta nemmeno l’ autorizzazione dell’ assemblea (Tribunale di Milano, sentenza del 11/5/1989).
In questo caso i condòmini contrari all’ istallazione non potrebbero obiettare che l’ ascensore rende la parte comune dell’ edificio in cu si prevede il montaggio inservibile al loro godimento, se risulta che all’ originaria possibilità di godimento della cosa comune ne verrà sostituita un’ altra migliore, anche se di diverso contenuto (Cassazione 4152 del 20/4/94).
Successivamente la stessa Cassazione (Sentenza n. 9033 del 4/7/2001) ha stabilito che non è necessario che da questo tipo di innovazione debba obbligatoriamente derivare un vantaggio compensativo per il condòmino dissenziente.
Se l’ istallazione dell’ ascensore comporta un sensibile deprezzamento dell’ unità immobiliare anche di un solo condòmino, la delibera di istallazione deve essere adottata all’ unanimità, non potendosi invocare la maggioranza prevista sul superamento delle barriere architettoniche (Cassazione n. 6109 del 25/6/1994).
In caso di restringimento del passaggio condominiale, ci sono varie sentenze contraddittorie.
Il Tribunale di Imperia (sentenza del 11/12/2001), ha stabilito che l’ istallazione dell’ ascensore a cura e spese di alcuni condòmini, ove comporti la riduzione della larghezza della rampa delle scale (nel caso 85 centimetri), alterandone il decoro architettonico e la fruibilità, deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al condomìnio, in rappresentanza di almeno due terzi del valore dell’ edificio.
In caso l’ istallazione dell’ ascensore comporti un danno intollerabile e apprezzabile anche da un solo condòmino non è ammessa, neppure se l’ istallazione avviene in base alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche degli edifici (Tribunale di Napoli, 16/11/1991).
Cattivo funzionamento
I danni che derivano dal cattivo funzionamento dell’ ascensore sono a carico del condòmino, a meno che l’ ente non provi il caso fortuito, la colpa del danneggiato o il fatto del terzo.
L’ ente condomìnio può, ricorrendone i presupposti, rivalersi nei confronti dell’ impresa accreditata per il servizio di manutenzione (CAssazione, n° 4385 del 27/7/1979).
Ad esempio, è stato addebitato il danno provocato ad un utente dipeso dalla discesa libera della cabitn, dovuta dall’ omessa riparazione del sistema frenante da parte dell’ impresa addetta alla manutenzione dell’ impianto (Tribunale di Terni, 3/7/1997).