Anche se andrebbe chiarita l’applicazione della detrazione per impianti fotovoltaici, resta fermo il divieto di cumulo con le tariffe incentivanti L’art. 12, comma 2 del DM 5 luglio 2012 (V Conto energia), così come il pressoché identico art. 5, comma 2 del DM 5 maggio 2011 (precedente IV Conto energia), dispone genericamente che le tariffe incentivanti di cui al citato decreto non sono applicabili nel caso in cui per lo …Leggi tutto
Novità detrazioni 36%, 55% decreto crescita
Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha aumentato al 50% la misura della detrazione spettante in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e a € 96.000 il relativo limite agevolabile. Poiché le nuove disposizioni sono applicabili alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013 si pone la questione di determinare la detrazione spettante in presenza anche di spese sostenute fino al 25.6.2012. Contestualmente è …Leggi tutto
Bonifici online a rischio ritenuta
La risoluzione 55/2012 dell’Agenzia ha lasciato aperte ulteriori problematiche La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 7 giugno 2012 n. 55 ha affermato che non può essere riconosciuta la detrazione per il recupero edilizio (lo stesso tema ricorre per il 55%) a chi abbia omesso di indicare nel bonifico, bancario o postale, causale (con riferimento alla norma agevolativa), codice fiscale degli ordinanti, partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico ex …Leggi tutto
Una guida per non sbagliare
Il sole 24 ore: La clessidra del maxisconto del 50% sulle ristrutturazioni edilizie vede cadere i suoi granelli. La finestra di un anno, spalancata il 26 giugno con l’entrata in vigore del decreto Sviluppo (art 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 7 agosto 2012 n.134), resterà aperta fino al 30 giugno 2013. Per chi sta valutando di sfruttare il bonus sui lavori in casa, rinviando però la decisione al …Leggi tutto
In condominio aumentano i vantaggi
Il sole 24 ore: Esclusi ampliamenti e nuove costruzioni, in ambito condominiale sono agevolati tutti i lavori di recupero: quindi anche gli interventi di manutenzione ordinaria non concessi alle singole unità abitative, come tinteggiatura delle pareti, sostituzione dei pavimenti o riparazione di porte interne.Dal 1º gennaio 2012 il bonus maggiorato può essere utilizzato anche per il recupero degli immobili danneggiati da calamità naturali (terremoti, alluvioni), anche se precedenti l’entrata in …Leggi tutto
Pagamento solo con bonifico tracciabile
Gli ultimi chiarimenti dettati dalle Entrate per il 36% e il 55%, che valgono anche per il nuovo bonus del 50% PAGAMENTO CON BONIFICOPer poter beneficiare della detrazione del 36% e del 55% (e ora anche del 50%), le spese devono essere pagate con bonifico "tracciabile", da cui risultino:– causale del versamento– codice fiscale del beneficiario della detrazione– numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del …Leggi tutto
Bonus da 36% a 50% dall’ entrata in vigore
L’agevolazione aumenterà per le spese sostenute da tale data in interventi di recupero edilizio, mentre il 55% diventerà 50% nei primi sei mesi del 2013 Ad oltre una settimana dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, non è ancora approdato in Gazzetta il Decreto Sviluppo. Tra le novità più attese, il potenziamento della detrazione sugli interventi di recupero edilizio. Infatti, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in …Leggi tutto
Ecobonus per le parti comuni, regole per il condominio
Ecobonus per le parti comuni, regole per il condominio …di Saverio Fossati, Il bonus per il recupero edilizio cambia faccia ancora una volta, diventa molto più conveniente e di fatto assorbe quello per il risparmio energetico. Con una norma di poche righe (che è riportata in questa pagina, in fondo) vengono sparigliate le regole dettate dal Dl 201/2012 (il «salvaItalia») non solo per quanto riguarda le aliquote, che passano dal 36% al 50 per cento, ma anche per le diverse date di entrata in vigore dell’agevolazione, legata a un periodo ristretto e complicate dall’intreccio delle due diverse disposizioni agevolative, quelle edilizie e quelle per il risparmio energetico. Il quadro, a grandi linee, è questo: dall’entrata in vigore del Dl Sviluppo la detrazione per il recupero edilizio passa al 50% su 96mila euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia. Restano in vigore tutte le altre regole, dalla rateazione in 10 anni del bonus all’elenco delle opere agevolabili contenuta all’articolo 4 del Dl 201/2011. Tutto questo, però, terminerà il 30 giugno 2013. Attenzione: il riferimento è la data dell’effettuazione delle spese, cioè dei bonifici bancari. Quindi chi stava per avviare i lavori deve aspettare che entrino in vigore le norme prima di effettuare il primo pagamento, in modo da realizzare, con unritardo probabilmente di pochi giorni, il 13,88% in più di risparmio. Quanto a chi ha già i lavori in corso, dal testo che è stato diffuso (ma che potrebbe subire ancora modifiche) sembra chiaro che tutte le spese che sosterrà in futuro saranno agevolabili al 50 e non più al 36 per cento. Non solo: dovrebbe cambiare anche il tetto, che passerà da 48mila a 96mila euro. E dato che la norma è stata esplicitamente congegnata per incrementare la spesa in edilizia (anche se ufficialmente dovrebbe servire a far uscire dal «nero» le imprese sommerse), sembra evidente che incrementare il tetto di spesa anche per chi ha i lavori già iniziati rientri in questa logica. Anche se su questo, come su molti altri aspetti di questa norma, istruzioni e precisazioni si renderanno necessarie molto presto. Sul risparmio energetico, poi, le cose sono ancora più complicate: oggi esiste solo la possibilità di usare la detrazione del 55% di spese sostenute per interventi molto precisi e definiti da regole assai stringenti, come il vincolo del 20% di risparmio energetico (si vedano anche le schede con il calendario qui a fianco). Ma il Dl Sviluppo introduce una norma (articolo 4, comma 1, lettera h del Dl 201/2011) che era sospesa sino al 31 dicembre 2012, cioè la possibilità di beneficiare del 36% (che passerà da subito al 50 per cento) per interventi sempre di risparmio energetico ma con limiti meno stringenti. Almeno apparentemente: perché questa norma si riferisce alla «normativa vigente in materia» e l’unica a disposizione attualmente è proprio quella del 55 per cento. Tra il 50% e il 55% la concorrenza, quindi, esiste e sul risparmio energetico si potrebbe creare un po’ di confusione tra chi opta per una piuttosto che per l’altra soluzione. Dal 1°gennaio 2013, poi, sparisce anche questa differenza e non si capisce, quindi, perché tenere in piedi due norme che di fatto dicono la stessa cosa: chi sceglierebbe le regole previste per l’ex 55% (dal 1° gennaio 2013 50%) quando otterrebbe la stessa agevolazione del 50% con regole almeno apparentemente più semplici? Una cosa è sicura: dal 1° luglio 2013 la festa finisce, le regole del 55% spariscono (almeno sotto il profilo fiscale) e tutte le agevolazioni rientrano sotto la casistica oggi del 36% (cioè articolo 4, comma 1 del Dl 201/2011), sia che si tratti di recupero edilizio sia che si tratti di risparmio energetico. Un anno, comunque, non è molto tempo per avviare i lavori, soprattutto per i condominii: tra proposte, preventivi, delibera, raccolta dei fondi per l’avvio dei lavori,svolgimento degli stessi e saldo, probabilmente sarà difficile eseguire opere davvero impegnative. Però l’amministratore che riuscisse a varare una delibera efficace prima delle vacanze si porterebbe molto avanti, a vantaggio di tutti i condomini.http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/ … …Leggi tutto