Legittima la nomina di un "caposcala", quale aiutante dell’amministratore
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La sezione riporta tutto ciò che dovremmo sapere sulle funzioni del consiglio di condominio.
Così come l’amministratore di condominio vigila sull’adempimento dei doveri condominiali da parte dei condomini, questi ultimi possono vigilare sull’operato dell’amministratore.
L’assemblea condominiale ha infatti la possibilità di nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
Strana figura quella conosciuta con il termine “Consigliere di Condominio”.
Ho letto di tutto a proposito, e di seguito ti propongo alcune note interessanti:
I CONSIGLIERI DI CONDOMINIO sono il collegamento tra l’assemblea dei condomini e l’amministratore del condominio.
Sono eletti dall’assemblea e operano su sua delega (non possono cioè prendere decisioni autonome).
Spesso i regolamenti di condomìnio, sia contrattuali sia assembleari, prevedono che i consiglieri di condominio assumano delle funzioni prescritte.
Ad esempio possono esistere articoli così formati:
“Il consiglio di condomìnio ha il compito di effettuare almeno trimestralmente la revisione dei conti, e di redigere il processo verbale delle loro riunioni in un apposito libro”.
In tutti questi casi, l’ omesso processo verbale delle relazioni di cassa, o l’ omessa relazione eventuale prescritta dal regolamento, può comportare l’ illegittimità della delibera assembleare che approva il rendiconto a cui la funzione del consiglio di Condominio si riferisce.
La delibera, in questi casi, deve essere impugnata in base all’ art. 1137 del Codice Civile, e cioè nel termine di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i dissenzienti, e dalla data di comunicazione per gli assenti.
L’ impugnazione delle delibere assembleari, infatti, è consentita se queste sono illegittime, poichè “Contrarie alla legge o al regolamento di condomìnio” (Articolo 1137, 2 comma del Codice Civile).
Il Consiglio di condomìnio è un organo collegiale composto da due o più condòmini, previsto dall” ultimo comma dell’ art. 1130 bis del codice civile.
Gli usi e le consuetudini hanno di fatto inventato questo collegio interno di ausilio alla gestione, nominato da una delibera di assemblea.
Inoltre, hanno attribuito ai Consiglieri dei compiti non specificati e vari e che richiedono spesso competenze e responsabilità.
Gli usi e le consuetudini variano da condomìnio a condomìnio.
La maggior parte delle volte i Consiglieri svolgono le loro mansioni a titolo gratuito.
Ciò è quanto è stato definito dalla prassi e dalla dottrina.
A questo punto, vorrei approfondire questo argomento sulla base di quanto ufficialmente è già stato scritto, al fine di orientare la tua attività di controllo della gestione amministrativa e tecnica del condomìnio.
Autoconvocarvi è importante, perchè avete l’ esigenza di liberarvi dall’ organizzazione dell’ amministratore, che non può più mantenere la libertà di decidere quando vi dovete riunire.
Quello che ho scritto è l’ essenziale per poter cominciare.
Il seguito del lavoro potrai leggerlo quando prenderete la decisione di costituirvi in Comitato per la Gestione Condominiale.
Voi consiglieri, potete già farlo alla prossima riunione, dopo un sano aperitivo.
Basta che scriviate sul verbale, nel vostro quaderno (libro dei verbali) questa delibera di consiglio:
Oggi addì ….. alle ore ……
Il Consiglio di Condominio cambia la propria denominazione in Comitato per la Gestione Condominiale, e nomina come rappresentante presso la Community AziendaCondomìnio il sig. ……………..al fine di organizzarsi per creare valore a vantaggio della Comunità Residenziale del Condomìnio di via ……….
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