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Art. 1129. – Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

Art. 1129. – Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

Art. 1129 – (Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore) – Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario. Accettazione dell’ incarico – Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, …Leggi tutto