Nonostante l’iscrizione di un’ipoteca e il successivo pignoramento immobiliare intrapreso dal creditore, la proprietà della casa continua a restare in capo al debitore e vi rimane fino a quando, all’ esito dell’esecuzione forzata (vendita con o senza incanto), il giudice pronunci il decreto di trasferimento dell’immobile in favore di colui che si è aggiudicato l’asta.
Di conseguenza, tutte le spese conseguenti alla manutenzione e alla gestione ordinaria e straordinaria dell’immobile restano in capo all’effettivo proprietario, e dunque gravano sul debitore.
È quest’ultimo l’unico soggetto, dunque, a dover corrispondere le spese condominiali.
Se tali importi non verranno corrisposti, il condominio potrà agire con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: questo significa che si potrà procedere ad esecuzione forzata nei confronti del condomino moroso senza dover attendere i consueti 40 giorni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo stesso.
L’ amministratore di condominio – che potrà agire anche senza la previa autorizzazione dell’assemblea, nominando un avvocato di propria fiducia – potrà azionare il pignoramento nei confronti del debitore non prima di avergli notificato l’ atto di precetto: si tratta di un’intimazione con cui viene, per l’ultima volta, intimato il pagamento entro 10 giorni, decorsi i quali si passerà “alle maniere forti”.
Essendo la casa già pignorata, il condominio potrà aggiungersi all’esecuzione forzata in corso e partecipare all’eventuale ricavato dalla vendita, oppure potrebbe preferire ulteriori forme di pignoramento come quella dello stipendio, della pensione o del conto corrente.
Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le spese straordinarie di conservazione dell’immobile.
Sebbene un tempo la giurisprudenza era orientata nel senso di ritenere tali oneri a carico del creditore procedente, con una inversione di interpretazione ora i giudici ritengono che la manutenzione, tanto quella ordinaria quanto quella straordinaria, competano unicamente al debitore, il quale è tenuto a conservare integre le ragioni dei creditori.
Il pignoramento, infatti, non fa venir meno il diritto di proprietà del debitore il quale, peraltro, essendo anche custode del bene, deve fare in modo che lo stesso non si deprezzi (leggi: Casa pignorata: la manutenzione spetta al debitore).
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