La riforma del mercato del lavoro ha modificato il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione dei fabbricati
Per effetto dell’articolo 4 comma 74 della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, viene modificato, a partire dal 2013, il regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione dei fabbricati previsto dall’articolo 37 comma 4-bis del TUIR. Il citato comma 74 prevede, tra le misure introdotte per compensare gli oneri derivanti dalla riforma del mercato del lavoro, la riduzione della percentuale di deduzione forfettaria dei redditi prodotti dalla locazione degli immobili, che passerà dall’attuale 15% al 5%.
Per comprendere la rilevanza della modifica normativa, occorre ricordare che il comma 4-bis dell’articolo 37 del TUIR dispone che, “qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione”; il citato comma 1 dell’articolo 37 del TUIR statuisce che il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
In altri termini, a seguito delle summenzionata modifica introdotta dalla L. 92/2012, per i fabbricati o porzioni di fabbricato concessi in locazione a terzi (fabbricati di civile abitazione o commerciali, industriali, artigianali, ecc.), il reddito fondiario sarà determinato, dal 2013, assumendo il maggior ammontare tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, e la rendita catastale iscritta in Catasto.
Si osserva, inoltre, che non viene modificata la deduzione forfettaria “particolare” prevista per i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano, fissata al 25%, e nemmeno quella prevista per gli immobili di interesse storico-artistico, fissata al 35% dall’art. 4, comma 5-sexies, lettera a) del DL n. 16/2012. Con riferimento a tale ultima disposizione, si ricorda che la stessa, pur applicandosi con effetto dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2011, obbliga i contribuenti alla rideterminazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
In alternativa, cedolare secca
La suddetta riduzione percentuale della deduzione forfettaria configura una scelta a sfavore dei contribuenti, i quali, presumibilmente, opteranno più spesso per il regime della cedolare secca.
A tal proposito, si ricorda che la “cedolare secca”, vale a dire il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23.
La cedolare secca sugli affitti interessa i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) di abitazioni concesse in locazione a terzi al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. Deve trattarsi di soggetti passivi IRPEF che, in relazione alla locazione posta in essere, conseguano reddito fondiario.Trattandosi di un regime di imposizione alternativo rispetto all’ordinario assoggettamento all’IRPEF del reddito fondiario conseguito tramite la locazione di immobili ad uso abitativo, laddove il contribuente interessato (vale a dire, il locatore, che consegue il reddito fondiario) opti per la sua applicazione, tale regime comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale dovute in relazione al reddito fondiario derivante, relativamente al contratto per cui sia stata esercitata l’opzione, dall’abitazione locata e dalle relative pertinenze locate congiuntamente ad essa.