Un contribuente nel 2014 ha sostenuto spese per lavori di ristrutturazione regolarmente documentate che gli consentono di accedere al beneficio fiscale della detrazione del 50%: tuttavia nella dichiarazione 2015 omette di indicare tale voce di spesa; in che modo può recuperare la prima rata della detrazione di cui ha diritto?
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal Decreto Legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’IRPEF.
La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il Decreto Legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione è usufruibile in 10 rate annuali di pari importo.
In merito al quesito è possibile procedere al recupero della 1° rata; in caso di errori od omissioni che determinino un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, è possibile integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando il Modello Unico PF entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo ovvero – relativamente ai redditi del 2014 – entro il 30 settembre 2016 (articolo 2, comma 8-bis, DPR 322/1998 e Circolare 6/E del 2002).
Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. In alternativa, è possibile presentare apposita istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR 602/1973 (paragrafo 2.1.2 della Circolare 95/E/2000).
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