A proposito del superamento delle barriere architettoniche nel condominio , nel 2015 un contribuente ha installato un elevatore per permettere alla figlia disabile di accedere agevolmente al proprio appartamento; per tale tipologia di intervento è prevista qualche agevolazione fiscale?
La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16 -bis del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale in via generale possono essere così individuati:
• interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
• interventi di restauro e risanamento conservativo;
• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
• interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne;
• interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Anche le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche possono fruire della detrazione IRPEF accordata ai lavori di ristrutturazione edilizia pari al 50% su un importo massimo di 96.000.
L’ importo detraibile va ripartito in dieci quote annuali.
Vi rientrano, ad esempio, le spese per l’installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni all’abitazione e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%.
Si segnala inoltre che la parte di spesa eccedente la quota agevolata con il “bonus ristrutturazioni” è detraibile nella misura del 19% come spesa sanitaria.
Per le prestazioni di servizi relative all’ appalto di questi lavori, è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4% (Circolare 7/E del 2001).
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