Bonus fiscale L’art 16 bis del TUIR disciplina la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti sugli immobili residenziali; dal 1° gennaio 2012 il Decreto Legge n°201/2011 ha dato carattere permanente all’agevolazione.
La detrazione è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il Decreto Legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio. Provvedimenti successivi hanno più volte prorogato la maggiore detrazione fino ad arrivare alla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).
Nel corso del tempo si sono susseguiti una serie di documenti di prassi con lo scopo di rendere più chiaro per il contribuente l’accesso ai benefici fiscali in oggetto.
Analizzando quelle che sono le disposizioni normative e di prassi vediamo con riferimento al bonus ristrutturazione che la detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dall’amministrazione finanziaria quando:
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato);
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
- le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
- sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi.
Per quest’ultima violazione il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Queste previsioni rivestono però carattere generale, altre situazioni che presentano caratteristiche peculiari sono state affrontate in svariati argomenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria; tuttavia il contribuente molto spesso si trova ad affrontare un contenzioso che vede come parte contrapposta, il Fisco, che contesta un’indebita fruizione della detrazione collegata al recupero del patrimonio edilizio. Nel corso del tempo si sono succedute una serie di sentenze favorevoli o meno al contribuente.
Basti pensare alla sentenza n° 12466/2015 con la quale la Cassazione si è pronunciata contro il contribuente circa la detrazione lavori di ristrutturazione avente ad oggetto immobili strumentali o che rappresentano beni merce; la sentenza 179/02/2014-CTP di Forlì invece ha stabilito che ai fini della detrazione delle spese sostenute su un immobile oggetto di comodato verbale, la registrazione del contratto di comodato non è obbligatoria, il contratto può essere verbale, ai fini del rispetto dei requisiti d’accesso al bonus se dà maggior rilievo ad elementi che indicano un comportamento concludente quali la residenza, la pratica edilizia e le relazioni parentali con il proprietario; infine la CTP di Bergamo con la sentenza n. 320/10/14 ha legittimato la detrazione per interventi di recupero edilizio anche che comportino aumento della volumetria dell’immobile, andando quindi a contrastare quanto sostenuto dall’Agenzia in precedenti circolari.
Il contribuente o chi per lui che presta l’assistenza fiscale deve quindi attenersi a quanto previsto dalla normativa, o chiarito nelle circolari o risoluzioni, al fine di ridurre il margine di errore legato ad una interpretazione delle disposizioni non del tutto corretta. La conseguenza per il contribuente potrebbe essere la restituzione di quanto indebitamente portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
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