Un contribuente svolge l’attività professionale presso l’immobile che utilizza anche per i propri fini abitativi. Nel 2015 ha sostenuto per il predetto immobile spese per interventi di riqualificazione energetica, può beneficiare della detrazione del 65 per cento, se le relative spese sono riferite all’immobile utilizzato promiscuamente?
L’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della Legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione in commento per quanto concerne i soggetti ammessi alla detrazione, la tipologia degli interventi e gli adempimenti necessari. Con riferimento ai soggetti che possono avvalersi della detrazione, l’art. 2, comma 1, del citato Decreto stabilisce che la stessa compete alle persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.
La Legge n° 208 del 2015(Legge di Stabilità 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Tale bonus era già in essere nel 2015 per effetto della proroga prevista dalla Legge n°190 del 23 dicembre 2015.
Come precisato anche nella Circolare n. 36/E del 31/05/2007, possono avvalersi della detrazione in esame le persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché coloro che conseguono redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), a condizione che tali soggetti possiedano o detengano l’immobile in base ad un titolo idoneo (proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato) e le relative spese siano effettivamente rimaste a loro carico.
La stessa circolare ha specificato, altresì, che l’agevolazione in esame, a differenza della detrazione del 50 per cento sugli interventi di ristrutturazione edilizia, che compete per i soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi gli immobili strumentali. Pertanto, posto che il beneficio in commento spetta agli esercenti arti e professioni e gli interventi possono riguardare sia immobili abitativi che immobili strumentali all’esercizio dell’attività, il contribuente, nel caso prospettato, può fruire della detrazione in oggetto.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Tuttavia, se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’ attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione.