Non ci possono essere limiti alla realizzazione dibed & breakfast all’ interno degli edifici in condominio: l’unico divieto può essere disposto da un regolamento approvato da tutti i condomini all’atto della firma del rogito – ossia con l’acquisto dell’appartamento – e, quindi, all’unanimità (è il cosiddetto regolamento contrattuale). Diversamente, l’attività di B&b deve intendersi completamente liberalizzata e non c’è bisogno di chiedere alcuna autorizzazione agli altri proprietari dello stesso palazzo.
Non è tutto: il divieto contenuto nel regolamento condominiale deve essere esplicito, ossia riferirsi espressamente ai B&b. Non è quindi sufficiente appellarsi alla clausola che vieta di dare agli appartamenti destinazioni d’uso diverse da quella abitativa: il bed & breakfast, infatti, implica una fruizione comunque di carattere “para-familiare” dei locali, anche quando sono gestiti da un’impresa commerciale. Il che significa che il bed & breakfast non altera la destinazione d’uso dell’appartamento e può rimanere anche accatastato come civile abitazione. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma in una recente sentenza [1].
Continua la serie di sentenze che proclamano la totale autonomia dei proprietari di appartamenti in condominio di realizzare un bed & breakfast senza bisogno di chiedere il permesso all’ assemblea: dopo le pronunce del tribunale di Verona, del tribunale di Milano, della Cassazione e l’importante precisazione del Tar Lazio secondo cui non si può imporre a B&b e ad affittacamere la chiusura dell’attività per determinati giorni dell’anno o il rispetto di limiti dimensionali come ilnumero di camere (perché sarebbe come limitare l’esercizio dell’attività economica commerciale, che invece è libera nel nostro ordinamento), ora arriva il tribunale della capitale a chiarire ancora una volta che nessun regolamento condominiale può vietare di aprire un B&b in appartamento. Lo può fare solo il regolamento contrattuale, quello cioè firmato da tutti i condomini davanti al notaio all’atto dell’acquisto dell’appartamento e sempre purché la clausola faccia specifico riferimento ai bed & breakfast e non, genericamente, ad attività incompatibili con la destinazione abitativa dell’immobile.
[1] Trib. Roma, sent. n. 4419/16.
[2] C. Cost. sent. n. 369/08.