Bacheca condominiale e riservatezza dei condomini
La bacheca condominiale, sebbene per sua natura si presti ad un’utilizzazione molto ampia, dev’essere utilizzata con molta attenzione per non violare la privacy.
Molti, moltissimi condomini sono dotati di una bacheca.
Scopo di questo oggetto è quello di consentire l’affissione, nei luoghi di maggiore uso comune, di comunicazioni d’ogni genere, più frequentemente d’informazioni riguardanti la gestione del condominio.
Si pensi, ad esempio, all’art. 1117-ter, secondo comma, c.c. – dettato in materia di modificazione della destinazione d’uso delle cose comuni – a mente del quale:
La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati […].
Non solo: nella bacheca condominiale i condòmini possono affiggere loro comunicazioni riguardanti, ad esempio, affitti, richieste d’ogni tipo.
Allo stesso modo sulla bacheca possono essere fissate comunicazioni delle ditte o i recapiti delle imprese fornitrici, ecc.
Ciò detto ed anche in considerazione della potenziale riservatezza di determinate informazioni e, di contro, della sostanziale libera accessibilità della bacheca condominiale, è lecito domandarsi: esistono dei limiti di pubblicazione d’informazioni sulla bacheca condominiale?
La domanda non è nuova, tant’è che la questione è stata affrontata in passato e di recente dal Garante per la protezione dei dati personali.
Bacheca e condomini morosi
Ciò che è assolutamente vietato è l’affiggere in bacheca solleciti di pagamento personalizzati.
Era il 2011 quando la Cassazione ebbe modo di specificare che fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale – l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice (Cass. 4 gennaio 2011 n. 186).
BachecaGli ermellini, nei fatti, si uniformavano a quanto affermato cinque anni prima dalla stessa Autorità garante.
In un proprio provvedimento datato maggio 2006, infatti, il Garante ebbe modo di specificare che integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile. L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv. 18 maggio 2006).
Bacheca condominiale e documenti pubblicabili
I solleciti di pagamento non possono essere pubblicati per i motivi appena specificati; ed i verbali di assemblea? Li si può comunicare mediante affissione?
No, almeno questa è la recente risposta del Garante secondo il quale per le comunicazioni individualizzate è necessario fare ricorso a modalità alternative che scongiurino il rischio che soggetti terzi vengano a conoscenza delle informazioni relative – ad esempio – ai singoli condòmini o affittuari (Il condominio e la privacy).
La comunicazione del verbale rientra nell’ambito di quelle individualizzate anche perché consente ai condomini assenti, entro trenta giorni dal suo recapito, d’impugnare la deliberazione che si ritiene essere annullabile (cfr. art. 1137 c.c.).
Anche l’avviso di convocazione è una comunicazione individuale ma non vi sono dubbi sul fatto che possa essere affisso in bacheca, anzi in alcuni casi, s’è detto in principio è addirittura obbligatorio (cfr. art. 1117-ter c.c.).
In questo contesto, ad affermarlo è sempre l’Autorità Garante nella propria guida Il condominio e la privacy (di recente pubblicazione) gli spazi condominiali sono utilizzabili solo per diffondere avvisi a carattere generale.
L‘impresa di pulizia scale, nella settimana natalizia, effettuerà il proprio servizio solamente una volta, oppure I signori condomini sono invitati a rispettare gli orari previsti per il riposo delle persone e via dicendo.
Insomma la bacheca condominiale serve per dare notizie a tutti e non per inviare comunicazioni ai singoli.
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