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Avvocati amministratori di condominio si o no?

Avvocati amministratori di condominio sì o no? È questo il dilemma che dopo il divieto contenuto nella Faq 32, diffusa nei giorni scorsi dal Cnf, secondo cui l’attività di amministratore di condominio costituendo una attività di lavoro autonomo – continuativa o professionale – è incompatibile con lo svolgimento della professione di avvocato, va dilaniando l’avvocatura tra posizioni divergenti. Così mentre il Cnf fa sapere che “La Commissione pareri sta approfondendo la questione”, la risposta è scomparsa dal web a seguito delle missive di protesta dei legali

La tesi del Cnf
Secondo il parere inizialmente espresso dal Cnf una controprova del divieto si poteva dedurre proprio dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (la legge 4/2013) che “conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo”. Per cui osserva il Consiglio: “Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (articolo 18, comma. 1 lett. a)”.

La tesi della compatibilità
Tuttavia, secondo una diversa lettura il via libera starebbe proprio nella lettura combinata della riforma forense e della norma sui professionisti senza Albo (legge 4/2013), entrata in vigore successivamente e che con riguardo ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2 (i non regolamentati), statuisce che “anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale”. Ragion per cui, a chi fosse in grado di dimostrare il possesso dei requisiti per l’iscrizione al relativo albo (anche a quello degli avvocati dunque) si potrebbero aprire le porte del doppio ruolo.

Insomma quanto vietato dalla riforma forense potrebbe essere stato sdoganato solo pochi giorni dopo dalla legge sulle professioni non regolamentate.

De Tilla, avvocati libero di fare l’amministratore di condominio
È di questo parere Maurizio de Tilla, presidente dell’Associazione nazionale avvocati italiani, secondo cui: “L’avvocato assiste e difende in giudizio il cittadino, può esprimere pareri e svolgere attività di consulenza, può assumere la funzione di arbitro, di mediatore, di custode giudiziario, di amministratore giudiziario, di curatore, di consigliere di amministrazione nelle società di capitali e anche l’incarico di amministratore di condominio. Sono tutte attività e funzioni connaturate alla specifica preparazione”.

“Da qui l’erroneità del parere del Cnf – spiega il presidente De Tilla – che intenderebbe precludere agli avvocati l’attività di amministratore di condominio sulla base di un’errata e restrittiva interpretazione del nuovo articolo 18 sulle incompatibilità dettate dalla riforma forense”.

“L’interpretazione del C.N.F. – conclude de Tilla – è castratoria ed impedisce specie ai giovani di trovare occasioni di lavoro remunerativo per le competenze che sono proprie degli avvocati. L’attività di amministratore di condominio comporta una profonda conoscenza della inerente normativa del codice civile di recente modificata.

È un’attività, quella di amministratore di condominio, alla quale possono approdare tutti coloro che hanno i previsti requisiti di professionalità e di integrità morale”.
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/gu … tezza.html

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