Avviso di giacenza raccomandata di convocazione assemblea, spetta al condominio dimostrarne il recapito
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
In tema di avviso di convocazione dell’assemblea condominiale e di prova del recapito dell’avviso di giacenza nel caso di mancata consegna personale, è onere del condominio dimostrare in giudizio il buon fine della comunicazione.
Questa, in breve sintesi, la decisione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13015 depositata in cancelleria in 23 giugno 2015.
Avviso di convocazione
L’art. 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che tale avviso “deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione”.
Le prime sentenze in materia di forma dell’avviso di convocazione ritengono che l’elencazione contenuta nella succitata norma debba essere considerata tassativa (cfr. Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350). In sostanza, secondo questo giudice, l’avviso di convocazione può essere inviato solamente con le modalità indicate dall’art. 66 disp. att. c.c.
=> Prima delle riforma regolare la semplice affissione dell’avviso di convocazione nella bacheca condominiale
Invio dell’avviso di convocazione a mezzo raccomandata
La norma non specifica se la raccomandata postale debba essere del tipo con avviso di ricevimento oppure senza tale avviso. Questo documento controfirmato dal destinatario, è cosa nota, consente di provare con certezza assoluta la ricezione del plico da parte dell’interessato o comunque di una persona legittimata a riceverlo per suo conto; si pensi, tra i vari al portiere.
Se nessuno può ritirare la missiva al momento della consegna, il porta lettere deve introdurre nella cassetta postale del destinatario una comunicazione che presso l’ufficio postale competente è in giacenza un plico ad esso indirizzato: si tratta del così detto avviso di giacenza.
La giurisprudenza ha specificato che la comunicazione si ha per conosciuta anche in questo momento, potendosi considerare operante la così detta presunzione di conoscenza degli atti recettizi disciplinata dall’art. 1335 c.c.
In caso di contestazione da parte del condomino relativamente alla corretta convocazione a partecipare all’assemblea di condominio (nel caso di contestazione di spedizione dell’avviso si parla di omessa o tempestiva convocazione) spetta alla compagine convenuta in giudizio dare prova della regolare comunicazione del predetto avviso.
Solitamente si ritiene che in questi casi sia sufficiente produrre in giudizio la distinta delle raccomandate attestanti l’invio dell’avviso di convocazione; non sempre è così.
Nel caso risolto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13015, il condomino che aveva impugnato la deliberazione assembleare lamentava di non essere stato convocato. In primo grado il Tribunale gli dava ragione, mentre in secondo grado la Corte d’Appello ribaltava la decisione affermando che era provato che la comunicazione era andata a buon fine stante l’inserimento nella cassetta postale dell’avviso di giacenza. Gli ermellini non si sono dimostrati dello stesso avviso, o meglio hanno contestato la legittimità di tale affermazione.
Si legge nell’ordinanza che “l’avviso di convocazione era stato spedito a mezzo posta e, pacificamente, non consegnato (al) destinatario, con la conseguenza che era onere dal condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto) fosse stato immesso nella cassetta postale del destinatario” (Cass. ord. 23 giugno 2015 n. 13015).
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