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Art. 1130 bis CC, Proposte non approvate

Art. 1130-bis. – (Proposte non approvate) Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283 «Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale è accompagnato da …Leggi tutto

Art. 1130 CC, Norma soppressa

Art. 1130 – (Norma soppressa) Norma soppressa L’amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei …Leggi tutto

Art. 1129 – Norma soppressa

Art. 1129 – (Norma soppressa) Norma soppressa Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. L’ amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, …Leggi tutto

Art. 1128 – Perimento totale o parziale dell’ edificio

Art. 1128 – (Perimento totale o parziale dell’ edificio) – Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi …Leggi tutto

Art. 1127 – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

Art. 1127 – (Costruzione sopra l’ ultimo piano dell’ edificio) – Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente …Leggi tutto

Art. 1126 – Lastrici solari di uso esclusivo

Art. 1126 – (Lastrici solari di uso esclusivo) – Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare …Leggi tutto

Art. 1125 – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti

Art. 1125 – (Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) – Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Indice …Leggi tutto

Art. 1124 CC. Norma soppressa

Art. 1124 – (Norma soppressa) Norma soppressa Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti). Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in …Leggi tutto

Art. 1123 – Ripartizione delle spese

Art. 1123 – (Ripartizione delle spese) – Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti). Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese …Leggi tutto

Art. 1122 ter CC, Proposte non approvate

Art. 1122-ter. – (Proposte non approvate) Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283 Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle …Leggi tutto