Attribuzione delle spese giudiziarie al condòmino dissenziente
Tribunale di Torino, Sez. III civ., Sentenza n. 7005 del 14 ottobre 2009
Deve essere dichiarata nulla la delibera condominiale nella parte in cui pone anche a carico del condomino dissenziente o assente, le spese vive sostenute per le azioni giudiziarie pendenti in procedimenti vertenti tra questi e il condominio.
In caso di liti tra singoli condomini e condominio, infatti, si viene a creare una separazione di interessi che comporta anche la ripartizione delle spese tra i due diversi centri di interesse, per cui non possono essere poste a carico di coloro che hanno promosso la lite le spese sostenute dal condominio per resistere in giudizio.
Tale delibera è affetta da nullità e non da mera annullabilità ed è, quindi, impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, giacché solo l’unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’art. 1132, comma 1 c.c.