Assenza destinatario
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sez. III, 15 febbraio 2009, n. 911.
Nel caso che l’avviso di convocazione assembleare sia stato inviato mediante lettera raccomandata, non consegnata per l’assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, il momento in cui l’atto si reputa conosciuto coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso il destinatario, e non già con il momento in cui successivamente l’atto viene consegnato.