Assemblee di condominio Covid-19, il DPCM del 13 ottobre 2020 prevedeva quanto segue:
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Il successivo DPCM del 18 ottobre 2020, a riguardo, ha aggiunto il punto n bis che ha disposto quanto segue:
Punto N BIS DPCM 18 ottobre 2010
Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono in modalità a distanza.
Per attività convegnistica si intende il complesso delle attività organizzative e commerciali che ruotano attorno all’organizzazione di convegni, congressi e simili (dizionario italiano)
Per attività congressuale si intendono le attività di riferimento al congresso, ossia incontro, riunione di rappresentanti di stati per la definizione di questioni internazionali SIN conferenza, riunione generale dei rappresentanti degli iscritti a un partito o a un sindacato; riunione di specialisti, convegno.
Condominio piccolo – 10, 15 condòmini – Assemblee di condominio covid-19
A seguito di quanto scritto chi scrive ritiene che quando una riunione di condomini coinvolge un numero contenuto di persone (10, 15 persone) essa si può identificare come “riunione privata” che non è stata vietata dal DPCM del 18 ottobre; pertanto si può svolgere, a patto che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Condominio grande (più di 15 condòmini)
Invece, quando la riunione coinvolge un numero rilevante di persone (oltre 15 persone), a giudizio di chi scrive, non è facile definire il punto in cui la riunione privata assume le caratteristiche tali per poterla identificare come “attività convegnistica”.
Per fortuna il ministero dell’ interno in data 20 ottobre ha chiarito questa differenza:
Ulteriori misure urgenti del Ministero dell’ interno, emanate in data 20 ottobre 2020 – Assemblee di condominio covid-19
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei convegni e dei congressi, l’ eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee di condominio, etc…
Ancora altri provvedimenti previsti dal DPCM del 24 ottobre 2020. Le riunioni private sono sconsigliate ma non proibite – Assemblee di condominio Covid-19
Il nuovo provvedimento, a riguardo delle assemblee di condominio dispone quanto segue:
"E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza"
Pertanto le convocazioni delle assemblee non sono ancora state proibite, ma solo sconsigliate.
Dpcm in vigore dal 6 novembre 2020 – faq – Assemblee di condominio covid-19
“È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”
Questo vale anche per zone arancioni e rosse, dove il rischio è più elevato e le misure anti-Covid sono più severe.
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Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.
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