Assemblea di condominio e norme Covid-19: Si possono convocare le assemblee a seguito della cosiddetta “fase 2” iniziata il 16 maggio scorso?
Il 1 giugno scorso è stata pubblicata la faq del P.C.D.M. che segue:
Possono svolgersi assemblee (ordinarie o straordinarie) condominiali, di società di capitali o di persone, ovvero di altre organizzazioni collettive?
Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.
Assemblea di condominio e norme Covid-19: Si possono convocare le assemblee a seguito della cosiddetta “fase 2” iniziata il 16 maggio scorso?
A giudizio di chi scrive, la risposta a questo quesito resta molto incerta.
Assemblea di condominio convocata in luoghi chiusi
Se l’ assemblea è convocata in luoghi chiusi, chi l’ organizza deve garantire uno spazio adeguato e sanificato; ciò comporta delle spese molto onerose che i condòmini non sarebbero disposti a sostenere.
Inoltre in questo caso vi è il problema dell’ utilizzo dei servizi igienici, i quali dovrebbero essere sanificati dopo ogni nuovo utilizzo.
Siccome, tra l’ altro, si dovrebbe anche garantire il distanziamento sociale di almeno un metro, gli spazi da destinare alle riunioni dovrebbero essere di dimensioni non comuni.
Infine, a garanzia dell’ amministratore che firma l’ avviso di convocazione, e soprattutto del presidente dell’ assemblea che constata la regolarità della convocazione, è opportuno che il verbale contenga la presenza di autocertificazioni che escludano situazioni di positività o quarantena di tutte le persone presenti.
Svolgimento delle assemblee di condominio “da remoto”
La faq del 1 giugno prevede “la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni”.
Sul punto le norme in vigore per il condominio non prevedono nulla.
Pertanto, in questo caso, si dovrebbero prevedere delle accortezze per evitare possibili impugnazioni:
Per condurre un assemblea di condominio in videoconferenza a norma di legge, anzitutto va detto che l’ avviso di convocazione va inviato come di consuetudine.
Inoltre che il luogo della riunione deve essere raggiungibile, per chi vuole essere presente, alla data e all’ ora prevista per la riunione.
Infine che il presidente e il segretario devono essere presenti per poter firmare il verbale.
Detto ciò, i condòmini si possono presentare in streaming, e il presidente può accertarne la presenza sul verbale.
Deleghe in assemblea da remoto
I condòmini muniti di deleghe dovranno inviarle a mezzo PDF; il presidente ne accerterà la validità e la presenza dei condòmini deleganti.
Individuazione dei “saggi” del condominio
E’ opportuno che in preparazione dell’ assemblea in videoconferenza i condòmini si organizzino al fine di reperire le deleghe necessarie per non essere in troppi on line.
Ad esempio, dieci condòmini, in rappresentanza di dieci condòmini ciascuno, possono rappresentare on line fino a 100 condòmini.
Con questa procedura è possibile procedere alla discussione e alla votazione dei punti posti all’ ordine del giorno, procedendo in modo semplice e veloce.
Al termine dell’ assemblea, il verbale deve essere stampato, e firmato dal presidente e dal segretario.
Una copia del verbale di assemblea firmata dovrebbe essere scannerizzata ed inviata in Pdf a tutti i condòmini presenti on line.
E’ opportuno inviare il verbale per raccomandata a tutti i condòmini assenti, ed attendere 30 giorni prima di dare attuazione alle delibere approvate.
Nel caso che un condòmino prendesse l’ iniziativa di voler impugnare il verbale dell’ assemblea di condominio in videoconferenza, poichè, a suo giudizio, la procedura di voto è inammissibile a causa dell’ assenza fisica di molti aventi diritto al voto, consiglio di non entrare in causa.
In questo caso è molto meglio riconvocare l’ assemblea e celebrarla in modo tradizionale.
Svolgimento delle assemblee di condominio all’ aperto
Per svolgere le assemblee di condominio all’ aperto, è necessario anzitutto selezionare uno spazio che consenta il rispetto del distanziamento.
E’ opportuno predisporre linee guida volte a disciplinare la partecipazione nel rispetto delle misure per il contenimento emergenza Covid 19.
E’ consigliabile valutare la possibilità di distribuire dei presidi sanitari (mascherine e guanti) a chi ne fosse sprovvisto.
Lo spazio da utilizzare dovrebbe essere anche abbastanza riservato, al fine di garantire la privacy per le discussioni, le quali potrebbero riguardare anche situazioni private, ad esempio in caso di morosità.
E’ opportuno che ciascuno si porti la sedia da casa, in modo che ciascuno sia responsabile per la sanificazione della propria sedia.
Ovviamente si dovrebbe mantenere l’ obbligo della mascherina; si potrebbe istituire uno spazio adeguato per esprimere gli interventi a distanza di sicurezza e quindi senza mascherina.
Infine, a garanzia dell’ amministratore che firma l’ avviso di convocazione, e soprattutto del presidente dell’ assemblea che constata la regolarità della convocazione, è opportuno che il verbale contenga la presenza di autocertificazioni che escludano situazioni di positività o quarantena di tutte le persone presenti.
I soggetti che non possono entrare nella sede dell’assemblea
Fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata non possono partecipare alla riunione le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, (in caso contrario, salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 c.p. o comunque più grave reato, la violazione della misura è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da €. 500,00 ad €. 5.000,00).
Quarantena precauzionale
Alle stesse conclusioni si deve arrivare per quei condomini che si trovano in quarantena precauzionale (per aver avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19) o con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C).
Se poi un condomino manifesta i sintomi del virus nel corso della riunione, il presidente dovrebbe sospendere l’assemblea, allontanando dalla riunione tutti i partecipanti, i quali dovrebbero poi con provvedimento dell’autorità sanitaria (opportunamente avvertita) entrare in quarantena precauzionale.
Naturalmente non si può escludere che l’amministratore (se richiesto dai condomini) o il personale dell’impresa incaricata per la fornitura della sala richiedano in entrata la misurazione della temperatura corporea: in tal caso se il condomino si rifiuta non potrà accedere alla riunione e non potrà contestare le decisioni prese.
I condòmini devono essere responsabili
Tuttavia se i partecipanti si rendono conto che il locale non è idoneo a consentire il rispetto della distanza dovranno evitare di entrare in assemblea e potranno impugnare ogni delibera assunta dai condomini (illecitamente presenti), trattandosi di decisione da considerarsi radicalmente nulla.
In ogni caso problemi possono sorgere anche per il condomino che partecipa all’assemblea dopo essere stato all’estero.
L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio (con eccezioni) per chi dal 3 giugno è entrato in Italia o ha soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano.
Rimane fermo poi che è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità: in tal caso la delega sembra l’unica soluzione praticabile.
Le responsabilità
L’amministratore – che deve convocare l’assemblea – sarà responsabile della scelta del luogo di svolgimento dell’assemblea con possibilità di essere sottoposto della sanzione amministrativa di cui all’art. 4, primo comma, d.l. n. 19/2020 (che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000), a meno che non abbia incaricato un’impresa per la fornitura della sala e delle prestazioni (sanificazione, ecc.) necessarie per lo svolgimento della riunione.
Al contrario, in relazione alle modalità di conduzione e svolgimento dell’assemblea, non sembra che possa ricorrere una qualche responsabilità dell’amministratore: infatti la riunione è operazione di stretta competenza dei condomini (si pensi che in teoria l’amministratore potrebbe non essere nemmeno presente in sede di assemblea) e la responsabilità relativa alla legittimità dello svolgimento della riunione dovrà considerarsi a carico dei condomini e per essi del presidente dell’assemblea da essi nominato.
In ogni caso coloro che si presentano in assemblea pur trovandosi nelle condizioni sopra viste saranno soggetto alle conseguenze di quelle norme di rilevanza pubblica cogente, al cui rispetto sono chiamati i singoli cittadini.
Conclusione
A conclusione di quanto scritto chi scrive ritiene che i rischi derivanti da una convocazione di assemblea in luogo aperto siano eccessivi; forse è opportuno attendere tempi più opportuni.