Ascensori. Arrivano le nuove norme en 81-20 e 81-50
Angelo Pesce scrive…
Nel complesso, vengono rivisitate le norme relative al vano di corsa, impianto elettrico, attrezzatura elettrica e delle porte di piano e cabina.
Le novità.
Sono state finalmente rese operative anche in Italia le nuove norme EN 81-20 e 81-50 relative agli impianti ascensoristici e inerenti alla progettazione, la costruzione, l’installazione e la sicurezza. In particolare la EN 81-20 intitolata "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e cose – Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone" e la EN 81-50 "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Verifiche e prove – Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori".
Queste sostituiscono, dopo oltre un trentennio, le vecchie norme EN 81-1 e EN 81-2 che riguardavano reciprocamente gli impianti ascensore elettrici e quelli idraulici; adesso la EN 81-20 racchiude entrambe le tipologie, mentre la EN 81-50 è riferita prevalentemente alla progettazione. Nel complesso, però, vengono rivisitate in maniera anche più chiara, le parti del vano di corsa, dell’impianto elettrico, dell’attrezzatura elettrica e delle porte di piano e cabina. (Autorità Antitrust: scorretto l’utilizzo dell’etichetta energetica per gli ascensori)
Obiettivo primario è quello di migliorare l’accessibilità e la sicurezza sia per i passeggeri che per il personale tecnico, oltreché che standardizzare a livello internazionale i requisiti tecnici. Indubbiamente i nuovi sviluppi legislativi avranno un impatto significativo sulla filiera del settore e alcuni aspetti progettuali verranno rivisitati così come la documentazione rilasciata dai produttori e i relativi certificati.
Le nuove norme non sostituiranno del tutto le vecchie EN 81-1 e EN 81-2 ma si aggiungeranno ad esse, almeno fino al 31 agosto 2017 quando verranno definitivamente ritirate.
Vano di corsa.
Vengono approntate ulteriori indicazioni per l’accesso al vano in totale sicurezza per gli operatori tecnici; ad esempio, se non vi sono altre possibilità di accesso al vano oltre alla porta di piano e se la serratura della porta non è raggiungibile in modo sicuro entro una distanza orizzontale massima di 1,0 m dai dispositivi permanenti di accesso (es. una scala), dovrà prevedersi un dispositivo installato in maniera permanente che consenta a chi opera nella fossa di sbloccare la porta.
Vengono fissati anche i requisiti per l’illuminazione del vano corsa che deve risultare sempre più che sufficiente per poter operare in piena sicurezza.
Impianto e attrezzatura elettrica.
Sono ad esempio indicati i requisiti per eventuali sistemi di soccorso per chi opera nel vano corsa: se non sono previsti mezzi per liberare le persone intrappolate nel vano di corsa, nei luoghi dove esiste il rischio di rimanere imprigionati si devono installare ulteriori dispositivi di attivazione dell’allarme secondo la EN 81-28. Anche per l’illuminazione di emergenza in cabina, le nuove norme prevedono alimentatori di supporto a ricarica automatica capaci di assicurare il giusto apporto luminoso per il pulsante di allarme e al centro della cabina ad un metro di altezza dal pavimento.
Porte di piano e di cabina.
Vengono fornite nuove indicazioni sulla resistenza meccanica delle porte complete con i loro dispositivi di blocco, perché mantengano inalterata la propria funzione di sicurezza; anche le prove alle quali dovranno essere sottoposte, saranno soggette a precise prescrizioni. Inoltre, relativamente ai dispositivi di trattenuta delle porte di piano scorrevoli orizzontalmente, questi devono essere in grado di trattenerle in caso di rottura degli elementi di guida dei pannelli stessi.
Prescrizioni sulle limitazioni delle distanze fra le porte e il telaio e la presenza eventualmente di sensori fino ad un’altezza di 1,60 m. dalla soglia, sono vincolanti al fine di evitare il trascinamento delle mani soprattutto per i bambini. Infine, per le porte automatiche scorrevoli sono previsti dispositivi di protezione in caso di guasto, di malfunzionamento, di ostruzione con relativi segnali acustico/visivi, sbloccaggi di emergenza ad altezza massima di 2,70 m e dispositivi di controllo della chiusura delle porte di piano.
Quali conseguenze?
Con il recepimento di questa nuova normativa, nel corso dei prossimi anni, costruttori, installatori e manutentori dovranno adeguarsi alle novità introdotte. Per adeguarsi ci sarà tempo fino al 31 agosto 2017. Fino a questa data, le vecchie 81-1 e 81-2 e le nuove 81-20 e 81-50 potranno coesistere e starà all’installatore decidere quali norme applicare. Dopo il 31 agosto 2017, invece, dovranno essere applicate esclusivamente solo le nuove 81-20 e 81-50.
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