Ascensore: obbligatorio il certificato del tecnico
Un tempo l’eccezione, oggi è diventata la regola: quasi tutti i condomini posseggono almeno un ascensore. Così come i condomini sono tenuti a contribuire alle relative spese sulla base dei rispettivi millesimi. Ecco perché è bene conoscere la normativa di riferimento in merito alla tenuta dell’impianto e alla sua sicurezza. Da eventuali danni a terzi, infatti, potrebbero discendere conseguenze economiche per tutti i proprietari.
Il condominio è tenuto ad affidare la manutenzione di tutto l’impianto dell’ascensore a una ditta specializzata che sia, peraltro, munita di abilitazione per come prevista dalla legge [1].
È inoltre prevista una verifica periodica dell’impianto, che deve eseguire il tecnico manutentore. Il tecnico o il delegato di questi, che si presenta personalmente a eseguire la relativa verifica/manutenzione, deve essere dotato del “patentino/certificato” che gli consenta di svolgere l’attività di manutentore. Tale patentino va esibito a chiunque, all’ interno del condominio, glielo chieda: sia esso il portiere dello stabile, l’amministratore del condominio o anche qualsiasi altro condomino.
Ciò perché, se la manutenzione venisse affidata a personale non abilitato e, successivamente, dall’utilizzo dell’impianto ascensoristico dovesse derivare un danno a terzi, il relativo risarcimento potrebbe essere chiesto, in base alle rispettive responsabilità, all’amministratore e/o a tutti i condomini (questi ultimi tenuti a pagare secondo i propri millesimi).
Un Dpr del 1999 [2], che disciplina la materia, prevede per l’ascensore l’obbligo della compilazione e tenuta del “libretto dell’impianto“. In esso sono, tra l’altro, riportate le principali caratteristiche dell’impianto medesimo.
Inoltre, esso deve contenere:
1) copia della dichiarazione di conformità;
2) copia della comunicazione del proprietario all’ufficio comunale competente, relativa alla messa in esercizio;
3) copia della comunicazione dell’ufficio comunale competente, inerente al numero di matricola assegnato all’impianto;
4) i verbali delle verifiche periodiche e di manutenzione.
Il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante devono assicurare la disponibilità del libretto ai soggetti incaricati delle verifiche previste dalla normativa.
[1] In base al Dpr 24 dicembre 1951, n. 1767 (normativa recepita anche dal Dpr 30 aprile 1999, n. 162).[2] Dpr 162/1999 e successive modifiche
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