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Requisiti amministratore condominio art. 71 bis disp. att.

Requisiti amministratore di condominio

Requisiti amministratore di condominio

I requisiti necessari per svolgere l’incarico di amministratore di condominio sono disposti dall’ art. 71 bis disposizioni di attuazione del Codice Civile:

Elenco dei requisiti necessari per essere amministratori di condominio

Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di
condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute
definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti
cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e
svolgono attività di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.

L’ amministratore nominato tra i condomini dello stabile può non avere i requisiti suddetti

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono
necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello
stabile.

Anche le società possono ricevere incarichi di amministratore di condominio

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche
societa’ di cui al titolo V del libro V del codice.

In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente
responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di
svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei
quali la societa’ presta i servizi.

Perdita dei requisiti descritti ai punti a), b), c), d) ed e) all’ art. 71 bis disposizioni di attuazione del Codice Civile

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalita’
l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio
per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo
svolgimento dell’ attività di amministratore anche in mancanza dei
requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo
l’obbligo di formazione periodica.

Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).

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Chi siamo

Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.

Ho fondato la Community AziendaCondominio.

Ci proponiamo di essere un autorevole alleato e un punto di riferimento per il mondo del condominio.

La nostra Community, tra l’ altro, ha l’ obiettivo di essere una fonte di informazioni precisa ed attendibile per tutti i condòmini.

Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio: Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.

Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.

Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.

Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.

Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.

Talvolta scrivo articoli professionali in tema di condominio su RATIO.

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