Art. 23 Proc. Civ. – (Foro per le cause tra condomini) – Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società [19; c.c. 46] (1) (2) (3); per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi (4).
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).