Art. 1138 – (Regolamento di condominio) – Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (Att. 68 e seguenti, 155)
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’ articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’ articolo 1130 .
Esso può essere impugnato a norma dell’ art. 1107.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).