Art. 1137 – (Norma soppressa)
Norma soppressa
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa (1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Proposta 24/02/20 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea). Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente o dissenziente può adire l’autorità giudiziaria per chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio.
L’istanza per ottenere la sospensione, ove proposta prima dell’inizio della causa di merito, non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III, Sezione I, restando esclusa l’applicazione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini .
Contro le deliberazioni contrarie alle legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente o assente può adire l’autorità giudiziaria entro trenta giorni chiedendo l’annullamento della deliberazione. Il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti .
La richiesta di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, ma il condomino che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere al giudice competente, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, di disporne la sospensione .
Il termine di cui al secondo comma è sospeso, in caso di domanda cautelare anteriore alla causa, dal giorno del deposito del ricorso a quello della comunicazione della decisione.
Il termine è altresì sospeso nel caso in cui la parte esperisca, nei confronti della delibera assembleare, procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie previste dalla legge o dal regolamento di condominio, e riprende a decorrere dalla comunicazione dell’esito della procedura, e comunque dopo il decorso di novanta giorni dall’avvio della stessa .
La sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata può anche essere richiesta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 669-quater del codice di procedura civile.
In tal caso il giudice, se non ritiene di pronunciare il decreto di cui al secondo comma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, provvede sull’istanza cautelare nell’udienza di prima comparizione delle parti.