Art. 1133 – (Provvedimenti presi dall’ amministratore) – I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell’amministratore e ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’ art. 1137.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).