Art. 1126 – (Lastrici solari di uso esclusivo) – Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno (art. 68 e seguenti).
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).