Art. 1122-ter. – (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) – Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’ articolo 1136.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).