Art. 1122 – (Norma soppressa)
Norma soppressa
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.
Proposta 24/02/10 disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
«Art. 1122 – (Opere su parti di proprietà o uso individuale). – Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso individuale, ciascun condomino non può eseguire opere o modifiche ovvero variare la destinazione d’uso indicata dal titolo, pur nel rispetto delle norme di edilizia, se ne derivi danno alle parti comuni o individuali o notevole diminuzione di godimento o valore di esse, ovvero pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».
Proposta precedente disegni di legge nn. 71, 355, 399, 1119, 1283
Ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l’uso esclusivo, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata nel titolo, se queste recano danno alle parti comuni o alle proprietà esclusive, o ne diminuiscono notevolmente il godimento o il valore, oppure recano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio .
Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, è data preventiva notizia all’amministratore.