Art. 1119 – (Indivisibilità) – Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Indice delle norme:
« Del Condominio negli edifici. – (Libro III, Titolo VII, Capo II).